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Agenti e Rappresentanti di Commercio

Svolge attività di agente di commercio chi viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. 

Svolge attività di rappresentante di commercio chi viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di concludere contratti in una o più zone determinate.

Il decreto legislativo 59 del 26/3/2010 in attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno ha abrogato il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio a  decorrere dall’8/5/2010

Art. 74 D.LGS 59/2010: Per l’attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all’art. 2 della legge 3 maggio 1985, n.204.

 

Dal 31 luglio 2010 per intraprendere l’attività di Agente e Rappresentante di Commercio l’interessato dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

La SCIA potrà essere allegata al modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese e l’attività  potrà essere iniziata nello stesso giorno della sua presentazione.

 

Nel caso in cui l’attività di agente o rappresentante sia svolta da una società, i requisiti richiesti dalla legge devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti.

Incompatibilità

L’iscrizione nel Ruolo è incompatibile con attività svolte in qualità di dipendente ed è preclusa a coloro che sono iscritti nei Ruoli dei Mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l’iscrizione in detti Ruoli.

Requisiti

Morali

  • non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia 

 

Professionali

  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie commerciali o giuridiche;

oppure

  • aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;

oppure

  • aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un’impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (inquadrato in uno dei primi due livelli contrattuali), purchè l’attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, nei cinque anni dalla data di presentazione della domanda.

 

La Camera di Commercio di Piacenza non organizza corsi finalizzati all’iscrizione nel Ruolo; è pertanto necessario rivolgersi alle Associazioni di Categoria locali.

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