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Attività di Autoriparazione

Le attività di autoriparazione regolamentate dalla L. 122/1992 sono le seguenti:

  1. meccanica e motoristica
  2. carrozzeria
  3. elettrauto
  4. gommista

 

Dal 31 luglio 2010 per intraprendere le attività di autoriparazione l’interessato dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

La SCIA potrà essere allegata al modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese e l’attività potrà essere iniziata nello stesso giorno della sua presentazione.

 

Requisiti

Per l'esercizio dell'attività di autoriparazione è richiesto il possesso dei requisiti specificamente indicati nell'art. 7 della legge citata.

Qualora come preposto alla gestione tcnica sia nominato un associato in partecipazione occorre  allegare copia del contratto registrato da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell’associato/percentuale di partecipazione agli utili. Nel Contratto di associazione in partecipazione devono essere riportate tutte le tipologie di attività per le quali l'associato apporta il proprio lavoro.
Il preposto alla gestione tecnica deve possedere, oltre ai requisiti tecnico professionali, i seguenti requisiti:

Personali e morali

  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
  • non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia;

con il Regolamento regionale n. 2/2008  all'art. 2 comma 1 punto d) 3), la Regione Emilia Romagna - con effetto dal 25/12/2008 - ha abolito l'obbligo di presentazione di certificato di idoneità fisica, richiesto dall'art. 7 comma 1 lett. c) della legge 122/92.

Professionali

  • avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore per almeno tre anni negli ultimi cinque; il periodo è ridotto di un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività (diverso da quelli indicati alla lettera "c");
  • avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di attività negli ultimi cinque, come operaio qualificato con mansioni di autoriparatore nel settore;
  • avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
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