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Attività di facchinaggio

Le attività di facchinaggio soggette agli adempimenti previsti dal regolamento D.M. 221/2003 recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 L. 05.03.2001 n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio sono le seguenti:

  1. portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, con presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame con attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art. 21 della L. 28.01.1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio (con riferimento a prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta) gestione del ciclo logistico come magazzinaggio inteso in senso lato;
    pulizia di magazzini e piazzali - in caso l'attività venga così dichiarata, per l'iscrizione si farà riferimento al DI 221/03, anziché alla legge che disciplina le pulizie, considerandola norma speciale;
    presa e consegna, recapiti in loco, deposito colli e bagagli sono da considerarsi attività miste o accessorie rispetto al trasporto c/t. Per l'applicazione del Decreto si prenderà in considerazione solo la parte del facchinaggio.

Tutte le imprese esercenti il facchinaggio devono presentare denuncia al Registro Imprese

 

Dal 31 luglio 2010 per intraprendere le attività di facchinaggio l’interessato dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). 

La SCIA potrà essere allegata al modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese e l’attività potrà essere iniziata nello stesso giorno della sua presentazione.

 

Requisiti

Personali e morali

  • non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
  • non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per: ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
  • non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
  • non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione (L. 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982 n. 646), e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo  mafioso
  • non devono essere state accertate contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni (L. 142/01).

 

Capacità economico-finanziaria

  • Comprovata affidabilità attestata da istituto bancario (dimostrata da dichiarazione bancaria).
    Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell´esercizio successivo al primo anno di attività.
    Circa le modalità di presentazione della relativa documentazione agli uffici competenti si resta in attesa di un chiarimento ministeriale.
  • Inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico dei seguenti soggetti:
    • del titolare per le imprese individuali
    • dei soci per le società di persone
    • degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative.
  • Iscrizione all´INPS e all´INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d´opera. A comprova di questo requisito verrà richiesta l’autocertificazione come per le imprese di pulizia.
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