Macinazione
L’impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei molini sono disciplinati dalla legge 857/49.
L’attività della macinazione può essere svolta solo dopo il rilascio della relativa licenza da parte della Camera di Commercio competente per territorio.
Tempi
La procedura per il rilascio della licenza all’esercizio della macinazione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Le procedure per modifiche all’intestazione della licenza si concludono entro 30 giorni.
Adempimenti successivi
Entro 30 gg. dalla data di inizio dell’attività di macinazione deve essere presentata denuncia nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
In caso di cessazione, la licenza deve essere restituita alla Camera di Commercio con istanza in regola con l’imposta di bollo.
Entro il 31 gennaio di ogni anno la licenza di macinazione deve essere trasmessa alla Camera di Commercio per l'apposizione del visto annuale.
Requisiti
I requisiti dei richiedenti sono di natura morale, non sono richiesti specifici requisiti professionali.
Gli impianti destinati alla produzione di farine ad uso alimentare umano o zootecnico devono, invece, essere rispondenti a determinati requisiti tecnici accertati dalla Direzione Provinciale del Lavoro che effettua le prove di macinazione per determinare la potenzialità dell'impianto ed a requisiti igienico-sanitari accertati dall'Azienda A.S.L. competente per territorio.
Procedure
Gli interessati devono presentare apposita domanda di rilascio nuova licenza di macinazione o trasferimento o trasformazione di impianto già in possesso di licenza, la quale deve contenere, oltre all'indicazione della località e della potenzialità di produzione giornaliera, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità di lavorazione. Inoltre, deve essere allegata le seguente documentazione:
- planimetria dei locali in triplice copia;
- diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione;
- attestazione del versamento di € 155,00, per rilascio nuova licenza, o di € 77,00, per modifica licenza, per diritti di segreteria sul c/c 176297 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza;
- marca da bollo da € 14,62, in caso di rilascio nuova licenza, oppure la licenza di macinazione, in caso di trasferimento o trasformazione
La licenza di macinazione è, inoltre, sottoposta ad aggiornamento nei casi di modifica dovuti a:
- cessione azienda;
- affitto di azienda, o rinnovo o risoluzione del medesimo;
- variazione di denominazione o ragione sociale.
Gli interessati devono presentare comunicazione in regola con l'imposta di bollo, corredata, oltre che dall'originale della licenza, da un versamento di € 3,00 per diritti di segreteria da versarsi agli sportelli camerali oppure sul c/c postale 176297, intestato alla Camera di Commercio I.A.A.
Visto annuale
Entro il 31 gennaio di ogni anno la licenza di macinazione deve essere trasmessa alla Camera di Commercio per l'apposizione del visto annuale utilizzando l’apposito modulo (vedi modulistica).
Tale modulo deve essere in regola con l’imposta di bollo e deve essere corredato, oltre che dalla licenza di macinazione, da una marca da bollo da € 10,33 e da un versamento di diritti di segreteria di € 10,00, che può essere effettuato sia presso gli sportelli camerali sia tramite bollettino di c/c postale n. 176297, intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza.

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