Camera di Commercio di Piacenza
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Agenti d’affari in mediazione

Svolge attività di mediatore chi mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.

L'attività di mediatore è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi, per il tramite della Comunicazione unica, alla Camera di Commercio competente in relazione al luogo ove si intende esercitare l'attività, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale ovvero da un amministratore dell'impresa societaria. Il modello SCIA si autogenera contestualmente alla compilazione della pratica in STARWEB e, pertanto, non è riportato nella sezione modulistica.

Per l'invio della modulistica si invita a consulate la Guida ComunicaStarweb pagine da 103 a 110  al seguente indirizzo http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp

L'attività di mediazione è esercitabile nei seguenti settori:

agenti immobiliari

agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare)

agenti merceologici

agenti in servizi vari

I titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti delle società, i preposti e tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa sono tenuti a compilare la sezione "REQUISITI" del modello MEDIATORI.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa deve nominare almeno un soggetto che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa, in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività.

Per ogni sede o unità locale devono essere comunicati all'utenza, mediante esposizione nei locali ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti nella stessa operanti.

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, per le modalità operative si invita a consultare la "Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di Agente d'affari in Mediazione" delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna.


Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di mediatore è incompatibile:

con l'attività di lavoro dipendente, ad eccezione dei pubblici dipendenti in regime di part-time non superiore al 50%;

con qualsiasi attività imprenditoriale e professionale, escluse quelle di mediazione comunque esercitate (mediatori marittimi, creditizi, ecc.).

Requisiti

I seguenti requisiti devono essere posseduti da titolari di impresa individuale, legali rappresentanti di società, preposti e tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa:

Personali

  • cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea ovvero cittadinanza straniera non comunitaria e  residenza in Italia;
  • maggiore età
  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado (sono considerati titoli di istruzione secondaria superiore anche i diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti Professionali al termine di un triennio di studi successivo alla scuola media).

Morali

  • godimento diritti civili;
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, della L. 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell’art.116 del R.D.1736/33 e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sono ostative anche le condanne per rati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 del CPP;
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia.

Professionali

avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare

l’attitudine e la capacità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto;

oppure

avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi e aver frequentato uno specifico corso di formazione professionale (le modalità e le caratteristiche del periodo

di pratica e del corso professionale sono demandate ad un decreto ministeriale di prossima emanazione).

 

Copertura assicurativa

Il mediatore deve dotarsi di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. Copia della polizza deve essere allegata al modello MEDIATORI.

 

Deposito moduli e formulari

Il mediatore che utilizza moduli o formulari deve preventivamente depositarli per via telematica mediante la compilazione della sezione FORMULARI del modello MEDIATORI. Il deposito cartaceo non sarà più accettato decorsi 90 giorni dall’acquisto di efficacia del decreto di riforma, ossia dal 12/05/2012.

 

Mediazione occasionale

L'esercizio dell'attività in modo occasionale è consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del REA mediante compilazione della sezione SCIA-MOC del nodello MEDIATORI.

La segnalazione di cui sopra non può essere presentata più di una volta all'anno.

Anche il mediatore occasionale è tenuto all'obbligo di copertura assicurativa.

 

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che esercita regolarmente l'attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie od unità locali per svolgere la medesima attività.

Tali imprese sono assoggettate all'obbligo della copertura assicurativa.

Periodo transitorio

Le imprese attive ed iscritte nel soppresso ruolo alla data del 12.5.2012 devono presentare per via telematica il modello MEDIATORI compilato nella sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" per ciascuna sede o unità locale entro il 12.5.2013, pena l'inibizione della continuazione dell'attività.

Le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12.5.2012 presentano per via telematica il modello MEDIATORI compilato nella sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" per ciascuna sede o unità locale entro il 12.5.2013. Trascorso tale termine l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione, ma conserva il requisito professionale fino al 13.1.2016.

Le istruzioni operative sono disponibili sulla Guida Regionale Mediatori al paragrafo "Adempimenti per l'attivazione delle disposizioni transitorie. Aggiornamento posizioni RI/REA per imprese iscritte nel Registro Imprese alla data del 12/05/2012".

 

Modifiche

Ogni modifica relativa all'attività o al personale deve essere comunicata all'Ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello MEDIATORI

 

Cessazione attività e Iscrizione nell'apposita sezione

I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA mediante la compilazione della sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)" del modello MEDIATORI

 

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'Ufficio del Registro delle Imprese provvede ogni quattro anni alla verifica della permanenza dei requisiti che consentono lo svolgimento dell’attività. In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito viene avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e conseguente annotazione della cessazione dell’attività nel REA.

 

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