Agenti d’affari in mediazione
Svolge attività di mediatore chi mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
Il decreto legislativo 59 del 26/3/2010 in attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno ha abrogato il ruolo degli agenti d’affari in mediazione a decorrere dall’8/5/2010
Art. 74 D.LGS 59/2010: Per l’attività d’affari in mediazione è soppresso il ruolo di cui alla legge 39/89.
Dal 31 luglio 2010 per intraprendere l’attività d’affari in mediazione l’interessato dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
La SCIA potrà essere allegata al modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese e l’attività potrà essere iniziata nello stesso giorno della sua presentazione.
Incompatibilità
L’iscrizione nel Ruolo è incompatibile:
-
con attività svolte in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
-
con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
Requisiti
Personali
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea ovvero cittadinanza straniera non comunitaria e residenza in Italia;
- maggiore età
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado (sono considerati titoli di istruzione secondaria superiore anche i diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti Professionali al termine di un triennio di studi successivo alla scuola media).
Morali
- godimento diritti civili;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 1423/56, 575/65 e 646/82; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell’art.116 del R.D.1736/33 e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
- non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia
Professionali
- avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare
l’attitudine e la capacità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto;
oppure
- avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi e aver frequentato uno specifico corso di formazione professionale (le modalità e le caratteristiche del periodo
di pratica e del corso professionale sono demandate ad un decreto ministeriale di prossima emanazione).

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