Ruolo dei Periti e degli Esperti
Il Decreto Legislativo 06.08.2012 n. 147, in vigore dal 14.11.2012 all'art. 18 ha soppresso la Commissione per la tenuta del Ruolo dei Periti e degli Esperti, trasferendone le relative competenze agli uffici camerali.
Nel Ruolo possono chiedere l'iscrizione coloro che hanno acquisito specifica conoscenza in determinati settori.
I periti ed esperti iscritti nel Ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.
Il Ruolo è distinto in categorie e sub-categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.
L'iscrizione nel Ruolo è disposta dalla Camera di Commercio che valuta la documentazione professionale presentata dagli aspiranti all'iscrizione. Nel caso ritenga che tale documentazione non sia sufficiente a comprovare l'idoneità all'esercizio di perito ed esperto, ha facoltà di respingere la domanda.
L'iscrizione non può aver luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.
Il Ruolo è soggetto a revisione ogni quattro anni.
Tempi
Il procedimento per l'iscrizione nel Ruolo Periti ed Esperti si conclude entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
Requisiti
Requisiti personali
- aver compiuto 21 anni di età;
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato e conseguimento del relativo titolo.
Requisiti morali
- godimento diritti civili;
- non essere stato dichiarato fallito;
- non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena ella reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Requisiti professionali
L'aspirante deve esibire tutti i titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione, anche utilizzando i moduli per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

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