Spedizionieri
E´ spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare qualcosa di materiale via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto, anche lo stesso spedizioniere) per il disbrigo su mandato del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto, operazioni accessorie ecc.).
Il decreto legislativo 59 del 26/3/2010 in attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno ha soppresso l’elenco degli spedizionieri a decorrere dall’8/5/2010
Art. 76 D.LGS 59/2010: Per l’attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso l’elenco di cui all’articolo 2 della Legge 14 novembre 1941,n. 1442.
Dal 31 luglio 2010 per intraprendere l’attività di Spedizioniere l’interessato dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
La SCIA potrà essere allegata al modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese e l’attività potrà essere iniziata nello stesso giorno della sua presentazione.
Requisiti
Morali
Sono ostativi all’iscrizione tutte le condanne per delitti contro l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché le condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; di non essere infine sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n.1423 e sue modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/5/1965 n.575 (antimafia) e sue modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misura di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali professionali, o per tendenza.
Tecnico-professionali
Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
1) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
2) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
3) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, all’interno di imprese di settore, comprovato da idonea documentazione.
Finanziari
Il richiedente dovrà comprovare i requisiti di adeguata capacità finanziaria.Il possesso di tale capacità finanziaria, pari a € 100.000,00 viene dimostrato mediante capitale sociale versato e/o polizza assicurativa o fidejussione bancaria fino al raggiungimento della cifra sopra indicata. Per le ditte individuali l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e, in ogni caso, per un importo globale non inferiore a € 100.000,00.

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