Disposizioni Generali
Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento.
Al diritto annuale la connotazione di tributo è attribuita in virtù dell’art. 5 quater comma 1,del DL 24/12/2002 n.282 convertito con modificazioni nella legge 21/2/2003 n. 27.
E’ una delle fonti di finanziamento ordinario delle Camere di Commercio per l’esercizio delle funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema delle imprese.
L’obbligatorietà del versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 34 del DL 22/12/1981 convertito nella legge 26/2/1982 n.51, che collegava espressamente il pagamento di tale diritto all’effettivo svolgimento di un’attività economica.
Con Decreto Ministeriale 11/5/2001 n.359 è stato approvato il regolamento per l’attuazione dell’art.17 della legge 23/12/1999 n. 488 in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto ed, a seguito dell’entrata in vigore del medesimo, il presupposto del diritto è l’iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese.
La misura del medesimo è fissata annualmente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ex art.18 della legge 29/12/1993 n.580 nel testo modificato dall’art.1, comma 19, del Dlgs. 15/2/2010 n.23.
Il diritto dovuto dai contribuenti è versato in unica soluzione mediante modello F24 entro il termine stabilito per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (ex art. 17 del DPR 7/12/2001 n. 435).
I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopraindicati maggiorando il tributo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Una volta acquisiti gli elementi dall’Agenzia delle Entrate, le Camere definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente.
Con DM 27/1/2005 n.54 è stata dettata la regolamentazione relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese
La sanzione è irrogata dalla Camera di Commercio competente e consiste nel pagamento in favore della stessa di una somma di denaro.
Non è sanzionabile il versamento eseguito in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio ove detto versamento sia effettuato nei termini prescritti.
Le controversie in materia di diritto annuale rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

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