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Ravvedimento, Rimborsi e Compensazioni

Secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 3, della L. 580/93, così come modificato dall’art. 44 della L. 273/2002, il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale sono sanzionati secondo le disposizioni generali in materia di sanzioni per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs n. 472/97.

Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Appurata tale condizione, l’art. 6 del D.M. n. 54/2005 prevede due fattispecie di ravvedimento:

  1. la sanzione è ridotta ad un ottavo (3,75%) del minimo previsto dall’articolo 4, comma 3 del regolamento (30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1;
  2. la sanzione è ridotta ad un quinto (6%) del minimo previsto dall’articolo 4, comma 3 del regolamento (30%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1.

 

Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 1), è necessario che entro 30 giorni dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento:

  • del tributo dovuto e non ancora versato;
  •  degli interessi legali maturati dal giorno successivo in cui il versamento avrebbe dovuto essere  effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione del 3,75%  del tributo dovuto.

 

Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 2), è necessario che entro un anno dall’omissione avvenga il pagamento:

  •  del tributo dovuto e non ancora versato;
  •  degli interessi legali maturati dal giorno successivo in cui il versamento avrebbe dovuto  essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione del 6% del tributo dovuto.

 

N.B: Il termine di cui all’art. 3 comma 1 è quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte: 16 giugno.

N.B. Con Circolare prot. 62417 del 30/12/2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che non si applica al ravvedimento di diritto annuale la riduzione delle percentuali di sanzione (dal 3,75% al 2,5%; dal 6% al 3%) disposta dall’art. 16 del D.L. 185/08 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 2/09.

Interessi legali(art. 1284 codice civile e successive modificazioni) 

Dal

al

Interesse legale

Disposizione normativa

21/04/1942

15/12/1990

5,0%

 

16/12/1990

31/12/1996

10,0%

L. 26.11.1990 n. 353

01/01/1997

31/12/1998

5,0%

L. 23.12.1996 n. 662

01/01/1999

31/12/2000

2,5%

D.M. 10.12.1998

01/01/2001

31/12/2001

3,5%

D.M. 11.12.2000

01/01/2002

31/12/2003

3,0%

D.M. 11.12.2001

01/01/2004

31/12/2007

2,5%

D.M. 1.12.2003

01/01/2008

31/12/2009

3,0%

D.M. 12.12.2007

01/01/2010

31/12/2010

1%

D.M. 4.12.2009

01/01/2011

31/12/2011

1,5%

D.M.  7.12.2010

01/01/2012

 

2,5%

D.M.  7.12.2011

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (art.13, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 ).

Per le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell’anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006).

Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell’anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con Risoluzione n. 115/e del 23 maggio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo che riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale:

  • 3851 – denominato “Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”
  • 3852 – denominato “Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale"

E’ esclusa la compensazione per le somme versate mediante i suddetti codici.

In caso di versamento del diritto annuale omesso o incompleto, il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo totale o parziale.

RIMBORSI

Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti devono essere presentate entro 24 mesi dal pagamento a pena di decadenza.

COMPENSAZIONI

È riconosciuta ai contribuenti che:

• hanno erroneamente versato il diritto annuale

• hanno erroneamente versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno

• hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto

la possibilità di effettuare la compensazione degli erronei versamenti a credito, con altri versamenti a debito, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tipo di tributo.

A tal fine è necessario trasmettere un nuovo modello F24 indicando nel rigo relativo al “debito” l’importo del tributo da pagare, e nel rigo riferito al “credito” l’importo erroneamente versato.

Si ricorda che è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici:

  • 3851 – Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
  • 3852 – Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

Si rammenta, altresì, che il versamento del diritto annuale effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del 16/6, ancorché compensato con altri tributi a credito, deve comprendere la maggiorazione dello 0,40%.

 

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