Sanzioni
Il Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto camerale è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 19/12/2005 nel testo integrato con deliberazione consiliare n.47 del 3/4/2006.
L’impianto sanzionatorio riportato di seguito è stato adottato dalla Giunta con deliberazione n.201 del 9/9/2008, le percentuali applicate sono quelle previste dall’art. 4 del “Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto camerale” (30% tardato – 50% omesso – 10% tardivi)
Per tardivi si intendono sia i pagamenti totali effettuati entro il termine previsto per l’applicazione della maggiorazione senza il versamento dell’interesse corrispettivo pari allo 0,40% sia tutti versamenti incompleti effettuati nel termine suddetto
1. Versamento omesso
La sanzione è pari al 50% del diritto dovuto
2. Versamento totalmente eseguito fuori dai termini previsti per legge
La sanzione è pari al 30% del diritto dovuto
3. Versamento del diritto totalmente eseguito entro il termine previsto per l’applicazione della maggiorazione senza il versamento della medesima (0,40%)
La sanzione è pari al 10% del diritto dovuto
Esempio:
DOVUTO €100
VERSATO € 100 IL 10 LUGLIO
SANZIONE : (100*10%) = € 10,00 TOTALE SANZIONE
4. Versamento parzialmente eseguito entro il termine previsto per l’applicazione della maggiorazione.
La sanzione viene determinata applicando la percentuale del 10% sull’importo versato e la percentuale del 50% sull’importo omesso.
Esempio:
DOVUTO € 100
VERSATO € 80 IL 10 LUGLIO
SANZIONE: (80*10%)+(20*50%)= €18 TOTALE SANZIONE
5. Versamento parzialmente eseguito fuori dai termini previsti per legge
La sanzione viene determinata applicandola percentuale del 30% sull’importo versato e la percentuale del 50% sull’importo omesso
Esempio:
DOVUTO € 100
VERSATO € 80 IL 10 SETTEMBRE
SANZIONE: (80*30%)+(20*50%)= € 34,00 TOTALE SANZIONE
Emissione del ruolo
Nel caso di omesso, tardivo e incompleto pagamento del tributo, si procederà alla diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute in applicazione dell' art.17, comma 3, del Dlgs. n.472/1997 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973.
Nell’anno 2012 la riscossione coattiva riguarderà l’annualità 2010 previa informativa alle imprese riguardo alle quali il sistema ha riscontrato omissioni o pagamenti fuori termine.
Rateazioni di pagamento
E’ attribuita agli Agenti della riscossione la facoltà di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Eventuali richieste di rateazione di importi iscritti a ruolo dovranno, quindi, essere rivolte direttamente all'Agente della riscossione competente.

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