Applicazione al diritto annuale del differimento dei termini di versamento al 20 agosto anche per le annualita' pregresse
La Giunta camerale, nelle adunanze dell’11 giugno e del 9 luglio scorso ha deciso in particolare :
- di estendere al diritto annuale l’applicazione del differimento dei termini di versamento disposto, per gli altri adempimenti fiscali per le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010, dai DPCM 6 luglio 2007,29 luglio 2008,24 luglio 2009 e 27 luglio 2010;
- di confermare altresì la decisione adottata con deliberazione n.238 del 21/7/2011 di applicare per l’anno 2011 ai versamenti del diritto annuale il differimento dei termini stabilito al 20 agosto dall’art.3,comma 1,del DPCM 12 maggio 2011 alla luce dell’interpretazione adottata dal MISE con circolare 31 maggio 2011 n. 0103161;
- di estendere al diritto annuale per l’anno 2012 il differimento dei termini al 20 agosto per tutti i versamenti aventi scadenza dal 1° al 20 agosto - ivi compresi quelli dei soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore ex DPCM 6/6/2012 - che devono essere eseguiti con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%;
Si precisa che, per effetto delle decisioni sopraillustrate, il differimento riguarda anche i versamenti delle società di capitali che approvano i bilanci entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, versamenti che saranno dunque considerati regolarmente eseguiti se effettuati entro il 20 agosto con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40% prescritta dall’art.17,comma 2, del DPR n.435/2001.

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