Visti, conformità di firma ed attestazioni diverse
La Camera di commercio può apporre il visto di deposito su documenti necessari nell’ambito di operazioni di import-export emessi dalle imprese e su documenti originali per l’esportazione emessi da Organismi o Enti ufficiali come ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Onu, ecc.
Copia del documento vistato viene conservato agli atti. Il visto per deposito può essere richiesto anche per fatture export non firmate, purché non contengano dichiarazioni. Qualora la richiesta di attestazione riguardi dichiarazioni effettuate su carta intestata del richiedente, la Camera di commercio può apporre il visto di conformità della firma del legale rappresentante. Tale visto, richiesto per i documenti relativi alle merci in esportazione (fatture export, dichiarazioni, listini, packing list, fatture emesse per un servizio ecc.), non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nell’attestazione che la firma è conforme a quella depositata in atti.
Possono essere richiesti i seguenti visti:
Visto per deposito
Il visto per deposito è ottenibile per i seguenti documenti:
• fatture export non firmate, purché non contengano dichiarazioni
• packing list
• originali per l’esportazione emessi da Organismi o Enti ufficiali come ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, ONU, ecc.
Conformità di firma
Il visto di conformità di firma del legale rappresentante della ditta non si riferisce all'esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazione rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nell'attestazione che la firma è conforme a quella despositata in atti.
Il visto è ottenibile per i seguenti documenti originali redatti su carta intestata del richiedente :
• Dichiarazioni (purché non riguardino l'origine della merce e non contengano dichiarazioni discriminatorie verso alcuni Paesi)
• Fatture export firmate
• Fatture emesse per un servizio firmate
Per ottenere questo visto la ditta deve depositare lo specimen della firma del legale rappresentante presso lo Sportello per l’Internazionalizzazione della Camera di commercio, compilando il modulo deposito firma. Qualora l’interessato non si presenti direttamente è necessaria una copia del suo documento di identità valido. Una volta depositata la firma, è sufficiente presentare il documento per cui si chiede il visto, redatto su carta intestata della ditta, nel numero di esemplari che si vuole vistare (con l’aggiunta di una copia che rimarrà agli atti della Camera di commercio).
Tutte le copie devono essere timbrate e firmate in originale dal legale rappresentante.
Legalizzazione della firma (ex visto UPICA)
Alcuni Paesi, prevalentemente di lingua araba, richiedono un ulteriore visto, aggiuntivo al visto per deposito o al visto di conformità della firma: la legalizzazione della firma del funzionario della Camera di commercio, che viene eseguita presso l’Unità Organizzativa Regolazione del mercato in Camera di commercio.
Limitazioni
Non è possibile ottenere il visto per:
• Inviti per cittadini stranieri in Italia
• Certificati di origine non redatti sui formulari del Ministero
Tempi e costi
Il visto per deposito e di conformità della firma è rilasciato in giornata.
Il costo è di € 3,00 (diritti di segreteria) per ogni copia di documento da vistare (in aggiunta all’originale), da versare in contanti allo sportello.

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