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La Comunicazione Unica - ComUnicaDAL 1° APRILE 2010 LA "COMUNICAZIONE UNICA" È OBBLIGATORIA PER TUTTE LE IMPRESE E PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AVVIO DELL’IMPRESA E PER LE SUCCESSIVE MODIFICHE E CESSAZIONI. NON È PIÙ POSSIBILE QUINDI L’USO DI MODALITÀ DIVERSE DALLA COMUNICAZIONE UNICA O DI ALTRI CANALI. Cosa è la Comunicazione Unica
Introdotta dall’ Art. 9 DL 31 gennaio 2007 n. 7 conv. con modifiche nella L. n. 40/2007, la Comunicazione Unica è una procedura che consente di eseguire contemporaneamente e con un’unica modalità di presentazione, per il tramite del Registro imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi necessari all’avvio dell’impresa, ai fini della pubblicità legale nel Registro imprese, dell’iscrizione all’Albo imprese artigiane, ma anche ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). Con le stesse finalità la procedura si applica anche alle successive domande, denunce e dichiarazioni di modifica e di cessazione. VantaggiPermette all’impresa:
Modalità di presentazionePer via telematica o agli sportelli (del Registro imprese) su supporto informatico. Soggetti interessatiTutte le imprese, sia in forma societaria che individuale. Amministrazioni destinatarieRegistro imprese, Albo imprese Artigiane, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro. Dove si presentaAl solo Registro delle imprese il quale provvede immediatamente a darne comunicazione alle Amministrazioni interessate, trasferendo loro le domande e dichiarazioni di competenza. Successivamente le Amministrazioni competenti comunicheranno all'interessato e al Registro Imprese l’esito del procedimento. Avvio dell’attivitàL'ufficio del registro delle imprese contestualmente al ricevimento di ComUnica rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge. In particolare l’impresa individuale si costituisce con la presentazione di ComUnica e non potrà iniziare attività prima dell’adempimento. Composizione della pratica Per ogni adempimento si rende necessaria la compilazione di due o più modelli a seconda delle Amministrazioni interessate. La Comunicazione Unica è sempre composta:
Come si firmaTutti i file distinta e, se occorre, gli ulteriori file allegati, devono essere firmati digitalmente dal o dai soggetti obbligati o legittimati dalla legge a tale sottoscrizione. Modello procuraPer l'invio della ComUnica è possibile utilizzare il modello di Procura in base alla circolare 3616/c 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. Si evidenzia, tuttavia, con particolare riguardo ai soggetti che devono o possono firmarle e presentarle, che per ogni domanda o dichiarazione contenuta in ComUnica dovranno essere rispettate le norme dettate per ogni specifico adempimento diretto all’amministrazione competente. Principali impatti della comunicazione unica sul registro imprese:
Quali adempimenti si possono effettuareTutti gli adempimenti possono essere effettuati dai titolari/legali rappresentanti di società o dai procuratore speciale/intermediario. Registro Imprese
Albo Imprese Artigiane
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
INAIL (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)
Agenzia delle Entrate (IVA e altre imposte)
ATTENZIONE: i soggetti (artisti, liberi professionisti...) non costituiti in forma di impresa NON POSSONO APRIRE la Partita IVA tramite ComUnica in Camera di Commercio, ma devono inviare la richiesta direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica. La Posta Elettronica Certificata (PEC)La presentazione di una Comunicazione Unica presuppone che l’impresa abbia obbligatoriamente un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Presso tale indirizzo l’impresa riceverà tutti gli atti, i documenti, le comunicazioni e gli esiti provenienti dalle Amministrazioni interessate relativi alle pratiche presentate. La PEC per le imprese societarieE' stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine entro cui le imprese costituite in forma societaria dovranno provvedere alla comunicazione del proprio indirizzo PEC. Così prevede l'art. 37 del DL 09.02.2012 n. 5 che rinvia il termine previsto dall'art. 16, comma 6, del D.L. n° 185/2008, convertito nella legge n° 2/2009. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria La previsione normativa detta due distinti obblighi per le imprese societarie:
La adempimento è in esenzione di bolli e diritti.
La PEC per le imprese individualiL'art. 16, comma 11, del D.L. n° 185/2008, convertito nella legge n° 2/2009 ha espressamente abrogato il comma 4 dell'art. 4 del d.p.r. n° 68/2005 pertanto le imprese individuali non possono iscrivere il loro indirizzo PEC nel registro delle imprese. Le imprese individuali dovranno comunque indicare un indirizzo di PEC sulla distinta ComUnica; nel caso ne fossero sprovviste la Camera di Commercio provvederà, a norma della'art. 8 del D.P.C.M. 6 maggio 2009, ad assegnarne uno, a titolo gratuito, tramite la procedura di "ComUnica". Tale indirizzo PEC avrà carattere provvisorio e validità limitata al tempo necessario per la trattazione del singolo procedimento. In ognuno dei due casi sopra descritti sarà sempre possibile indicare nel modello di Comunicazione Unica (sia nel riquadro 4 sia nel riquadro 5) l'indirizzo PEC dell'intermediario che ha curato la trasmissione della pratica in modo che il registro delle imprese e gli altri enti coinvolti nel procedimento possano comunicare eventuali richieste di integrazione o correzione direttamente all'intermediario stesso. Tale indicazione equivale ad una domiciliazione elettronica "speciale" ai sensi dell'articolo 47 del codice civile Comunicazione Unica e data di inizio attivitàCome è noto l'art. 9 del D.L. 7/2007 prevede che la ricevuta di avvenuta presentazione della Comunicazione Unica costituisca titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, pertanto non è possibile far risalire l'inizio dell'attivà a data antecedente la costituzione dell'impresa che, per la forma individuale, coincide con la data di presentazione della comunicazione unica con la quale si chiede l'iscrizione dell'impresa al Registro. Qualora la comunicazione unica relativa alla costituzione di una nuova impresa individuale dovesse riportare una data di inizio attività antecedente alla data della comunicazione stessa, l'ufficio chiederà la sua correzione e, nel caso questa non venisse effettuata, si procederà comunque all'iscrizione dell'impresa con la data di protocollazione. L'attività risulterà iniziata nella stessa data di presentazione della Comunicazione Unica. Strumenti e Software NecessariPer poter utilizzare ComUnica è necessario essere dotati di:
- convenzione per Associazioni di categoria o Ordini professionali (vedere il sito InfoCamere nella sezione "Banche Dati") - registrazione sul sito www.registroimprese.it e costituzione on-line di un fondo (Il mio conto) da alimentare con carta di credito o altri sistemi bancari. Le Camere di Commercio rendono disponibili gratuitamente, programmi/software per semplificare la compilazione dei moduli delle imprese:
Per utilizzare STARWEB occorre collegarsi al sito http://starweb.infocamere.it e autenticarsi tramite user-id e password TELEMACO, vale a dire con le stesse "credenziali" di accesso a TELEMACO che abilitano a spedire pratiche telematiche al Registro Imprese. Quindi è prima necessario abilitare la user-id e password di accesso a TELEMACO per poter utilizzare il servizio. Si precisa che: - ComUnica è disponibile su diversi sistemi operativi (Linux, Apple, Windows) - i pacchetti software dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili su Macintosh e Windows - FedraPlus, strumento gratuito del Registro Imprese per le società, è disponibile solo su sistemi Windows. E' in corso la predisposizione di FedraPlus su altri ambienti
Procedura d'Emergenza (art. 17 DPCM 6 maggio 2009)In caso di mancato funzionamento degli strumenti/dispositivi informatici del Registro Imprese (non del mittente), di durata superiore a 3 ore consecutive, è consentivo un inoltro provvisorio della pratica ComUnica: la pratica può essere presentata in formato cartaceo e con firma autografa dei soggetti legittimati, con tutti i documenti allegati (anche destinati ad altre pubbliche amministrazioni) unitamente ad apposita dichiarazione ex art. 47 DPR 445/00 attestante i motivi del mancato funzionamento. Entro 5 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione del Registro imprese si dovrà:
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