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Deposito bilanci d’esercizio e situazioni patrimoniali

Situazioni patrimoniali di consorzi con attività esterna - deposito entro il 28 febbraio 2011
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Le società di capitali e le cooperative depositano il bilancio d'esercizio presso l'Ufficio del Registro delle imprese entro trenta giorni dalla data della sua approvazione.

In allegato al bilancio, limitatamente al caso delle società per azioni, qualora si fossero verificate delle variazioni nella compagine sociale nel periodo intercorrente tra il deposito dell'ultimo bilancio e la data di approvazione di quello riferito all'anno in corso, occorre presentare anche l'elenco dei soci tramite il Mod. "S".

Sono disponibili nella sezione "Manuali Adempimenti" i seguenti documenti:

  1. Manuale operativo distribuito da Unioncamere Nazionale contenente le indicazioni per la compilazione della modulistica e successivo invio telematico
  2. Linee guida regionali al deposito dei bilanci al Registro delle Imprese

Il bilancio di esercizio e l’eventuale elenco annuale soci (per le SPA e SAPA) SONO ESCLUSI dalla Comunicazione Unica; pertanto dovranno essere trasmessi in modalità telematica o su supporto informatico.

In particolare si ritiene utile evidenziare le seguenti particolari novità “Formato XBRL”

Secondo le disposizioni di cui al DPCM 10.12.2008 le società che depositano bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo il 16 febbraio 2009 hanno l'obbligo di utilizzare il formato XBRL, salvo i casi di esonero espressamente previsti.

Tale formato è previsto per i prospetti contabili (conto economico e stato patrimoniale), mentre la nota integrativa e tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio dovranno essere allegati in formato PDF/A.

Pertanto, alla distinta di deposito del bilancio di esercizio (Mod. B) dovranno essere allegati i seguenti documenti (di cui dovrà essere dichiarata la conformità):

  • prospetto contabile (stato patrimoniale e conto economico) in formato XBRL firmato digitalmente (formato .xbrl.p7m). Tale file dovrà essere indicizzato con il "codice tipo documento B06 - bilancio XBRL";
  • nota integrativa in formato PDF/A firmata digitalmente;
  • verbale assemblea ed eventuali relazioni (dell'organo amministrativo, del collegio sindacale..) in formato PDF/A firmate digitalmente.

La tassonomia, attualmente disponibile solo per il prospetto contabile (stato patrimoniale e conto economico) è disponibile sul sito del CNIPA.

 

Si precisa che il prospetto contabile in formato PDF/A deve essere aggiunto alla pratica solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la situazione specifica.

L’esonero dal deposito del bilancio in formato XBRL è stato previsto per:

  1. le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
  2. le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla banca d'Italia) e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 87;
  3. le società controllate e società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a) e b). Per questi soggetti permane comunque l’obbligo di predisporre gli allegati alla pratica di bilancio in formato PDF/A (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, verbale di approvazione ed eventuali altre relazioni).

Dichiarazioni di conformità del bilancio in formato XBRL e altri documenti

La dichiarazione di conformità deve essere resa nel caso in cui il soggetto che firma digitalmente il documento depositato sia diverso da colui che ha sottoscritto il documento originale ovvero quando il documento originare rechi più firme.

Documenti formato XBRL

Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità dei dati inseriti nel bilancio in formato XBRL si precisa quanto segue:

  1. nel caso in cui il prospetto contabile in formato XBRL firmato digitalmente rappresenti il file informatico originale conservato dalla società, non sarà necessaria la dichiarazione di conformità. In tal caso il documento sarà sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società. Questo è il caso, piuttosto raro nella prassi, in cui in assemblea si approvi un file informatico senza versione cartacea.
  2. se il prospetto contabile approvato dall’assemblea costituisce la “stampa” del file XBRL, colui che provvede al deposito del bilancio d’esercizio al Registro delle Imprese inserisce, IN CALCE ALLA NOTA INTEGRATIVA in formato PDF/A, la seguente dicitura:

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società

  1. se il file XBRL differisce dal documento cartaceo approvato dall’assemblea e, pertanto, viene depositato il prospetto contabile anche in formato PDF/A, colui che provvede al deposito del bilancio d’esercizio al Registro delle Imprese inserisce, IN CALCE ALLA NOTA INTEGRATIVA in formato PDF/A, la seguente dicitura:

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile.

Documenti in formato PDF/A

In calce a ciascun documento in formato PDF/A (nota integrativa, verbale dell'assemblea, relazione del collegio sindacale, ecc..) colui che provvede al deposito del bilancio d’esercizio al Registro delle Imprese inserisce la seguente dicitura:

Copia corrispondente ai documenti originali conservati presso la società

 

Situazione patrimoniale dei consorzi nel formato XBRL

L’obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elaborabile (XBRL) si applica anche al deposito della situazione patrimoniale che i consorzi con attività esterna, ai sensi dell’art. 2615 bis del Codice Civile, devono depositare al registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, in virtù dello specifico richiamo contenuto nello stesso articolo alle norme relative al bilancio d’esercizio delle società per azioni.

Pertanto i consorzi effettueranno il deposito della situazione patrimoniale allegandola alla pratica sia nel formato PDF/A - 1 che nel formato XBRL.

 

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Diritti di segreteria:

- € 62,70  per il deposito del bilancio e dell’elenco soci con modalità telematica;

- € 92,70  per il deposito del bilancio e dell’elenco soci mediante supporto informatico digitale allo sportello camerale.

L’elenco soci presentato congiuntamente al bilancio non richiede il versamento di ulteriori diritti di segreteria.
Se l’elenco viene depositato separatamente, è dovuto ulteriore diritto di € 60,00.

Per le cooperative sociali, iscritte all’Albo nella relativa sezione, il diritto di segreteria dovuto è di € 32,70 (e di  € 47,70  in caso di presentazione su supporto informatico digitale allo sportello camerale).

Imposta di  bollo

L’imposta è dovuta nella misura fissa di € 65,00 per l’intera pratica, a prescindere dagli allegati.

Le cooperative sociali iscritte all’Albo nella relativa sezione, sono esenti dall’imposta di bollo.

Sono invece soggette a bollo, tutte le restanti società cooperative, edilizie comprese.

 

Sanzioni

La sanzione prevista per il tardivo deposito del bilancio d'esercizio è di € 549,34 per ciascun amministratore

La sanzione prevista per il tardivo deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna è di € 412,00 per ciascun amministratore

Si ricorda che il termine per la presentazione della situazione patrimoniale dei consorzi è di due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Poiché nella maggioranza dei casi l’esercizio è chiuso al 31/12 il deposito va effettuato entro il mese di febbraio.

 

Per ulteriori approfondimenti consultare la sezione Sanzioni - Registro Imprese

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