Comunicazione indirizzo PEC società
Prevista la sospensione delle istanze inoltrate Registro Imprese in caso di mancata comunicazione –Eliminata la proroga al 30 giugno 2012
Modificato, in fase di conversione, l’art. 37 del DL n.5/2012 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo) in vigore dal 7 aprile 2012, relativo alla dovuta comunicazione della PEC al Registro imprese. La norma, che è stata completamente riscritta, ha soppresso la proroga del termine, precedentemente prevista al 30 giugno 2012. Nel contempo ha previsto che <<L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.>>
Pertanto le società che presentano una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, sono tenute contestualmente ad indicare, qualora non vi avessero già provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata, valida e attiva.

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