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Deposito situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna

Il 28 febbraio 2011 scade il termine previsto dall’art. 2615bis Cod. Civ. per il deposito delle situazioni patrimoniali dei consorzi con attività esterna che chiudono l’esercizio annuale al 31 dicembre.

Secondo l’orientamento  espresso dall’Osservatorio di Unioncamere e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (22 dicembre 2010) la “situazione patrimoniale” si deve intendersi equivalente  al bilancio delle società di cui all’art. 2423 c.c. in virtù del richiamo che ricorre al citato art. 2615bis. Pertanto i consorzi sono tenuti a depositare la  situazione patrimoniale composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa senza, peraltro, dover redigere e depositare il verbale di approvazione.

Formato documenti

Si ricorda che è fatto obbligo di utilizzare il formato elettronico elaborabile (XBRL) secondo lo standard definito dal DPCM 10 dicembre 2008 per le tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale. Tale file dovrà essere firmato digitalmente, indicizzato con il "codice tipo documento B06 - bilancio XBRL” e avere estensione “xbrl.p7m

La nota integrativa deve essere allegata in formato pdf/a. Si precisa che il prospetto contabile in formato PDF/A deve essere aggiunto alla pratica solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la situazione specifica.

Sul sito WebTelemaco è disponibile un servizio online gratuito per la generazione automatica dell’istanza XBRL; inoltre è stato predisposto uno strumento gratuito per visualizzare e verificare la validità dell’istanza (http://tebe.infocamere.it/tabe) .

Sanzioni

Il ritardo o l’omesso deposito della situazione patrimoniale entro i termini di legge, comporta una sanzione amministrativa pari a € 549,34 per ogni soggetto obbligato.

Consorzi di garanzia collettiva fidi – art. 13, co. 35, L. 326/2003

I consorzi  con attività esterna che svolgono l’attività di garanzia collettiva fidi non devono depositare la situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2615bis citato, ma sono tenuti a redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle regole e dei termini previsti per  il bilancio delle società per azioni.

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