Nuova modulistica Registro Imprese
Diventa obbligatoria dal 9 maggio 2012 la nuova modulistica Registro Imprese
Le istruzioni per la compilazione dei moduli, predisposti secondo le specifiche tecniche approvate dal Ministero Sviluppo Economico con Decreto del 29 novembre 2011, sono state definite con Circolare n. 3649/c del 18 gennaio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 32/2012 S.O.
Le maggiori novità
Si ricorda che la versione aggiornata della modulistica è predisposta per acquisire dati soggetti a pubblicità legale, come previsto dalle più recenti normative:
- contratti di rete e la loro gestione (art. 42 DL 78/2010 convertito con mod. nella L. 122/2010;
- dati per l’insinuazione nel passivo del fallimento (art. 29, co. 6 DL 78/2010 citato);
- trasferimenti di sede all’estero;
- attestazioni per la qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici SOA (ARTT. 76, co. 2, E 107 DPR 207/2010)
- iscrizioni agenti di commercio, agenti d’affari in mediazione, mediatori marittimi e spedizionieri (diversi decreti ministeriali attuativi dell’art. 80 Dlgs 59/2010 - direttiva servizi) attive dal 14 maggio p.v
Importante
Per le imprese individuali non è più possibile inviare pratiche con ComunicaFedra.
E' necessario utilizzare lo strumento dedicato ComunicaStarweb, oppure verificare che la soluzione software utilizzata sia conforme alle nuove disposizioni ministeriali.
Istruzioni specifiche
I Contratti di rete
I Contratti di Rete possono essere iscritti solo con il software ComunicaStarweb, oltre naturalmente a eventuale software di altri produttori che rispetti le specifiche ministeriali.
“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità
innovativa e la propria competitività sul mercato”
La normativa:
Articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con
modificazioni dalla legge n. 33/2009
Le agevolazioni fiscali:
Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Reti di imprese
Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione al Registro delle Imprese da
parte di tutte le imprese aderenti ed ha efficacia a decorrere da quando è
stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte
Le istruzioni ministeriali (Circolare MSE n. 3649/C del 18 gennaio 2012,
Prot. 0009890) per l’iscrizione del contratto di rete nel Registro Imprese
prevedono, per ogni contratto, un’unica impresa di riferimento
L’impresa di riferimento presenta la dichiarazione completa di tutti i dati
richiesti ed elencando tutte le imprese partecipanti
Le altre imprese aderenti sono tenute ad iscrivere il contratto riportandone
solo gli estremi
Modulistica
I modelli S2 (modifica delle società) e I2 (modifica delle imprese
individuali) sono arricchiti con:
Informazioni riguardanti il contratto:
tipo adempimento
nr. Repertorio precedente e nr. Registrazione precedente
nome contratto di rete
codice fiscale assegnato al contratto
obiettivi contratto, programma di rete, durata contratto
data scadenza, organo comune, fondo patrimoniale
asseverazione
Informazioni riguardanti i singoli partecipanti:
Codice Fiscale impresa partecipante o di riferimento
denominazione impresa
soggetto mandatario comune
Procedure fallimentari: nuovi dati dichiarati dal curatore
La normativa:
Articolo 29 del DL n. 78 del 2010
Modulistica:
Nel quadro “COMUNICAZIONE CURATORE (ART.29 DL 78/2010 )” dei
modelli:
S3 - Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro delle Imprese
I2 - Modifica e cancellazione di imprenditore individuale
Informazioni riguardanti:
Tribunale
nr. Provvedimento e data provvedimento
data udienza esame stato passivo
data termine domanda di ammissione
luogo dell’udienza
Giudice delegato: nome e cognome
ulteriori informazioni
Trasferimenti di sede all’estero
Trasferimento sede all’estero
I nuovi dati:
Nel quadro domanda di cancellazione dal Registro Imprese del modello:
S3 - Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro delle Imprese
Per cancellazioni per trasferimento all’estero:
stato estero (codice) di destinazione
nuovo indirizzo all’estero
Attestazioni dalle SOA - Società Organismi di Attestazione
Normativa
DPR 5 ottobre 2010 n. 207 «Regolamento di attuazione del Codice
degli appalti», riferimento all’art. 107, comma 1
“Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad
una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di
opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate
nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le
quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato
della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di
commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario
informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei
dati certificati”
Modulistica
Nei quadri dell’attività prevalente dell’impresa (D1, BC) dei modelli:
S5 - Inizio, modifica, cessazione di attività della sede legale di Società
I2 - Modifica e cancellazione di imprenditore individuale
Dichiarazione delle categorie di opere che saranno oggetto di richiesta di
attestazione alle SOA:
categoria opere (codice): codifica riportata dal codice degli appalti
Dichiarazione delle categorie di opere delle quali si è ottenuta l’attestazione da
parte delle SOA:
codice identificato SOA
Numero, data rilascio e data scadenza dell’attestazione
categoria opere (codice) e classifica di qualificazione ottenuta

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