Nuovi adempimenti ComUnica
Illeciti fiscali internazionali e tutela del diritto di credito
L’art. 1 comma 4 della legge 22/05/2010 n. 73 di conversione del D.L. 25/03/2010 n. 40, allo scopo di contrastare l’evasione fiscale, prevede che alcune fattispecie di deliberazioni societarie debbano obbligatoriamente essere presentate attraverso la Comunicazione Unica, al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e all’Inail.
Le fattispecie contemplate dalla norma sono le seguenti:
il trasferimento della sede all’estero;
i conferimenti d’azienda;
le fusioni;
le scissioni.
Ai fini della compilazione della modulistica, è necessario distinguere tra le fattispecie di cui sopra.
Trasferimento della sede all’estero
Deve essere iscritto attraverso la compilazione del riquadro 5 del modello S2. Analogo campo non è invece previsto nei modelli destinato agli altri enti (Agenzia Entrate, Inps e Inail).
Per assicurare la finalità che si propone la norma, pur in assenza di specifici campi da valorizzare nella modulistica fiscale, previdenziale e assicurativa, il sistema informatico delle Camere di Commercio garantirà comunque la trasmissione di tali informazioni ai vari Enti.
In attesa che sia predisposta la procedura informatica il Registro Imprese, preso atto dell’atto notarile di trasferimento all’estero, ne dà comunicazione agli altri enti tramite mail.
Conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni.
Le altre delibere previste dalla norma, relative a conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni, dovranno invece essere obbligatoriamente trasmesse, attraverso la Comunicazione Unica compilando sia la modulistica di competenza del Registro delle Imprese che i modelli propri degli altri Enti (Agenzia delle Entrate e, ove ne ricorrano i requisiti anche Inps e Inail) che, per queste fattispecie prevedono i relativi campi.
In assenza della modulistica relativa agli altri enti, il Registro Imprese ne darà comunicazione via mail.

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