Camera di Conciliazione
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 49 del 12/12/2012, della sentenza n. 272 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 e delle norme ad esso correlate, cessano di avere effetto le disposizioni del predetto decreto relative alla “mediazione obbligatoria”, mentre restano in vigore quelle che disciplinano la “mediazione facoltativa”. L’impegno da anni profuso dalla Camera di commercio di Piacenza per favorire l’utilizzo della mediazione proseguirà per assicurare alle imprese ed ai cittadini un servizio alternativo di qualità al tradizionale ricorso alla giustizia ordinaria.
La Camera di commercio di Piacenza, impegnata sul fronte della valorizzazione e della diffusione degli strumenti di giustizia alternativa, gestisce il servizio di conciliazione per la risoluzione di controversie di natura economica, in particolare quelle che possono insorgere tra imprese o tra imprese e consumatori.
La Camera di Conciliazione, istituita già dal 1996 dalla Camera di commercio di Piacenza, in data 12/12/2009 è stata iscritta al n° 59 del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati a gestire tentativi di conciliazione, presso il Ministero della Giustizia, ed è attualmente l’unico organismo sul territorio piacentino deputato a gestire la procedura di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali prevista dal D.Lgs 04/03/2010, n. 28.
Il D.Lgs 28/2010, attuazione dell’art. 60 della L. 18/06/2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, entrato in vigore il 20/03/2010, introduce – a decorrere da marzo 2011 - l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, con l’obiettivo di deflazionare i processi e di diffondere la cultura del ricorso a soluzioni alternative.
Il tentativo di mediazione obbligatorio dovrà essere esperito, presso gli organismi accreditati, iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della giustizia, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
L’attività di mediazione è svolta da un terzo imparziale, il mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e per addivenire alla conciliazione.
Chi è il mediatore
Il mediatore/conciliatore non è un giudice, non è un arbitro, non vuole accertare la violazione di un diritto e le relative responsabilità: egli è un terzo imparziale e neutrale che ascolta ed assiste le parti, facilitando tra loro la comunicazione per condurle ad una soluzione della lite soddisfacente e condivisa.
Egli è un professionista, che ha seguito uno specifico training formativo sui processi di mediazione, di comunicazione e di negoziazione ed ha acquisito le tecniche di composizione dei conflitti, mediante esercitazioni pratiche e simulazioni, per condurre le negoziazioni in modo efficace.
Il mediatore/conciliatore camerale è tenuto ad aggiornare la propria preparazione frequentando percorsi formativi con valutazione finale a cadenza biennale, in applicazione ai criteri standard elaborati da Unioncamere, che costituiscono requisito imprescindibile per la permanenza negli elenchi ed assicurano un adeguato livello di professionalità.
Il profilo del mediatore/conciliatore camerale è pertanto determinato dall’elemento motivazionale e cioè dalla disponibilità a formarsi ed aggiornarsi, dalla qualità dell’esperienza maturata, dalla capacità di ascolto, di fornire chiarimenti e di proporre soluzioni creative per il raggiungimento dell’accordo, nel rispetto del principio della riservatezza.
La Segreteria della Camera di Conciliazione
La segreteria della Camera di conciliazione amministra il servizio, individua il mediatore/conciliatore, organizza l’incontro, provvede a tutte le comunicazioni necessarie e verifica la disponibilità delle parti a partecipare all’incontro.
Tutti coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non devono entrare nel merito della controversia e non devono svolgere attività di consulenza giuridica o di conciliazione.
La conciliazione ed i suoi vantaggi
La conciliazione è facile, rapida ed economica.
I costi per l’onorario del conciliatore e per le spese del procedimento hanno un peso contenuto e un importo predeterminato per l’intero procedimento, calcolato in base al valore della controversia, esenti quindi da tasse giudiziarie o altri costi addizionali.
Le parti in conflitto hanno la sicurezza che la disputa si risolverà secondo i loro interessi, non su decisione di terzi, ma con un accordo tagliato su misura. Tutta la procedura si fonda, infatti, sulla libera volontà delle parti, che decidono se e quando iniziare un tentativo di conciliazione, come gestirla e se portarla a termine.
La procedura è semplice ed informale perché non è un processo, ma un semplice incontro tra le parti, che possono decidere di essere assistiti dal proprio avvocato.
E’ uno strumento efficace perché le parti, quando decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al conciliatore, molto spesso raggiungono un accordo.
La conciliazione, infine, garantisce la massima riservatezza: l’obbligo di riservatezza incombe su tutti coloro che svolgono la loro attività professionale o lavorativa presso la Camera di conciliazione rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione; l’obbligo per il mediatore si estende alle dichiarazioni ed alle informazioni che egli ha raccolto da ciascuna delle parti durante le sessioni separate tenute.
Come si attiva la procedura di mediazione
La mediazione si avvia tramite il deposito di una domanda presso la segreteria della Camera di conciliazione della Camera di commercio di Piacenza.
L’istanza deve indicare le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti ad alcuna formalità.
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile della Camera di conciliazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
Come si svolge
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede della Camera di conciliazione.
Durante il procedimento il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. A tal fine egli può ascoltare le parti anche separatamente, evita che si crei un clima conflittuale e aiuta i contendenti a cercare una soluzione soddisfacente e condivisa da entrambi.
Le parti partecipano all’incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Possono farsi assistere da difensori, rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria, o da altre persone di fiducia.
Come si conclude
Il procedimento si conclude per mancata partecipazione all'incontro, per raggiungimento o non raggiungimento dell'accordo nel termine massimo di quattro mesi dal deposito della domanda.
a) mancata partecipazione all'incontro
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del cpc.
b) raggiungimento dell'accordo
Il verbale di accordo omologato con Decreto del Presidente del Tribunale costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
c) non raggiungimento dell'accordo
Qualora l’accordo amichevole non sia raggiunto, il mediatore, a sua discrezione, può formulare una proposta conciliativa, possibilità che si trasforma in obbligo qualora le parti ne facciano concorde richiesta.
Se il provvedimento che definisce un giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta del mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente nonché al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; ai medesimi fini sono equiparate alle spese processuali le spese sostenute dalle parti nel corso della mediazione.
Per incentivare il ricorso alla mediazione, il decreto legislativo 28/10 introduce l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti; dall’imposta di registro del verbale d’accordo per il valore di 50.000 euro ed un credito di imposta alle parti che corrispondono l’indennità prevista, fino a concorrenza di 500 euro.

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