Magazzini Generali
I magazzini generali provvedono alla custodia ed alla conservazione delle merci e delle derrate depositate, sia nazionali che estere e rilasciano ai depositanti che ne facciano richiesta:
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la fede di deposito, che attribuisce la titolarità della merce depositata;
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la nota di pegno, che attribuisce un diritto di garanzia alle merci stesse.
I magazzini generali provvedono inoltre alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate.
Con il R.D. 16.01.1927 n. 126 è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento dei magazzini generali in esecuzione del R.D. 01.07.1926 n. 2290 convertito nella legge 09.06.1927 n. 1158.
Per l’istituzione, l’esercizio, le modifiche ai magazzini generali occorre ottenere l’autorizzazione, previa istanza da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della Camera di Commercio competente, la quale dovrà esprimere il proprio parere sulla opportunità dell’accoglimento o meno della domanda, in particolare dal punto di vista dell’idoneità e sufficienza dei locali e degli impianti rispetto alle esigenze del commercio locale e della conservazione delle merci che vi saranno depositate.
All’istanza da produrre in carta legale, andrà allegata la documentazione di rito e precisamente:
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planimetrie generali e particolari vistate dal Comune (in bollo) in duplice copia;
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relazione tecnica ed economica (in bollo) in duplice copia;
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concessione di costruzione rilasciata dal Comune;
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certificato di agibilità;
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certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Prov. VV.FF;
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regolamento e tariffe redatti per atto notarile;
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atto costitutivo e statuto (per le società).
Per le aree scoperte: in sostituzione di “concessione di costruzione” e “certificato di agibilità”, dichiarazione del Comune di conformità della destinazione economica dell’area al piano regolatore della zona.

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