Annotazione per avvenuto pagamento del titolo
L’annotazione è possibile solo per pagherò e tratte accettate pagati dopo 12 mesi dalla levata del protesto. L’annotazione può essere chiesta dal debitore che dopo12 mesi dalla levata del protesto esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto. Per tale adempimento occorre presentare domanda all'Ufficio Protesti della Camera di Commercio utilizzando il modulo “Istanza di annotazione”
Sul modulo, debitamente compilato, è necessario:
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applicare una marca da bollo da € 14,62;
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apporre la firma semplice del soggetto che presenta la domanda e dell’eventuale incaricato alla presentazione.
Al medesimo occorre allegare:
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titolo/i in originale quietanzato/i comprensivo di atto di protesto. Per quietanza si intende l’apposizione sul retro della cambiale della dicitura “pagato”, nonchè l'indicazione della data di pagamento e la firma di chi riceve il pagamento. Qualora la quietanza venga resa separatamente, oltre alle precedenti indicazioni, deve essere riportato il numero di repertorio e, qualora la quietanza sia relativa a pagamenti superiori a € 77,47,deve essere apposto il bollo di € 1,81;
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versamento diritti di segreteria (8,00 € per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione) effettuato in contanti direttamente all'Ufficio Protesti oppure sul c/c postale 176297 intestato alla Camera di commercio di Piacenza - Piazza Cavalli n. 35 - Piacenza (indicare nella causale del pagamento: Diritti di segreteria Ufficio Protesti);
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fotocopia documento di identità in corso di validità del protestato;
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fotocopia documento di identità in corso di validità dell’eventuale incaricato alla presentazione.
La domanda di annotazione per avvenuto pagamento può essere presentata all’Ufficio Protesti personalmente dal debitore interessato o da un incaricato alla presentazione munito di delega, oppure può essere inviata per posta al seguente recapito:
Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza
Ufficio Protesti – Piazza Cavalli n. 35 – 29121 Piacenza
Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti provvede sulla domanda di cancellazione entro 20 giorni. La cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti viene effettuata entro cinque giorni dal provvedimento.
In caso di rigetto o di mancata decisione entro il termine previsto l'interessato può inoltrare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui risiede.

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