Cancellazione per avvenuto pagamento
E’ possibile solo per pagherò e tratte accettate pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto. Non è invece possibile cancellare con questa modalità il protesto di assegni, per i quali è consentita solo la cancellazione a seguito della riabilitazione da parte del Tribunale.
La cancellazione può essere chiesta (entro il periodo di 5 anni nei quali la notizia permane sul registro informatico) dal debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto. Per cancellarsi dal Registro protesti bisogna presentare domanda all'Ufficio Protesti della Camera di Commercio utilizzando il modulo “Istanza di cancellazione”
In caso di protesto elevato a società l’istanza deve essere presentata da un amministratore o legale rappresentante in nome e per conto della società
Sul modulo, debitamente compilato, è necessario:
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applicare una marca da bollo da € 14,62;
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apporre la firma semplice del protestato o dell’eventuale incaricato alla presentazione della pratica.
Al medesimo occorre allegare:
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titolo/i in originale quietanzato/i comprensivo di atto di protesto.Per quietanza si intende l'apposizione sul retro della cambiale dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto,delle spese e degli interessi maturati, nonchè l'indicazione della data di pagamento e la firma di chi riceve il pagamento. Qualora la quietanza venga resa separatamente,oltre alle precedenti indicazioni,deve essere riportato il numero di repertorio e, nel caso in cui la quietanza sia relativa a pagamenti superiori a € 77,47, deve essere apposto il bollo di € 1,81;
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versamento diritti di segreteria (8,00 € per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione) effettuato in contanti direttamente all'Ufficio Protesti oppure sul c/c postale 176297 intestato alla Camera di commercio di Piacenza - Piazza Cavalli n. 35 - Piacenza (indicare nella causale del pagamento: Diritti di segreteria Ufficio Protesti);
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fotocopia del documento di identità in corso di validità del protestato;
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fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’eventuale incaricato alla presentazione.
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fotocopia del documento di identità in corso di validità del creditore.
Nel caso non sia disponibile il titolo protestato in originale è necessario produrre :
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dichiarazione di un'azienda di credito attestante il deposito vincolato al portatore dell'importo del titolo, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 290/1975;
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estratto dell’atto di protesto rilasciato dall’ufficiale levatore.
La domanda di cancellazione può essere presentata all’Ufficio Protesti personalmente dal debitore interessato o da un incaricato alla presentazione munito di delega, oppure può essere inviata per posta al seguente recapito:
Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza
Ufficio Protesti – Piazza Cavalli n. 35 - 29121 Piacenza
Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti provvede sulla domanda di cancellazione entro 20 giorni. La cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti viene effettuata entro cinque giorni dal provvedimento..
In caso di rigetto o di mancata decisione entro il termine previsto l'interessato può inoltrare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui risiede.

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