Cancellazione per illegittimo/erroneo protesto
E’possibile richiedere la cancellazione per assegni, cambiali accettate e pagherò quando il protesto sia stato elevato in maniera illegittima/erronea.
La cancellazione può essere richiesta in qualsiasi momento utilizzando il modulo appositamente predisposto:
- dal soggetto protestato;
- dall’Istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto;
- dall’Ufficiale levatore del protesto.
Sul modulo, debitamente compilato, è necessario:
- applicare una marca da bollo da € 14,62;
- apporre la firma semplice del soggetto che presenta la domanda e dell’eventuale incaricato alla presentazione.
Al medesimo occorre allegare:
- documentazione probatoria dell'erroneità o illegittimità della levata del protesto (dichiarazione in originale del Pubblico Ufficiale o dell’Azienda di Credito, copia conforme all’originale di sentenza, altro);
- titolo in originale comprensivo di atto di protesto;
- versamento diritti di segreteria (8,00 € per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione) effettuato in contanti direttamente all'Ufficio Protesti oppure sul c/c postale 176297 intestato alla Camera di Commercio di Piacenza - Piazza Cavalli n. 35 - Piacenza (indicare nella causale del pagamento: Diritti di segreteria Ufficio Protesti;
- fotocopia documento di identità in corso di validità del protestato;
- fotocopia documento di identità in corso di validità dell’eventuale incaricato alla presentazione, in caso di persona diversa dal richiedente.
La domanda di cancellazione può essere presentata all’Ufficio Protesti personalmente dal debitore interessato o da un incaricato alla presentazione munito di delega, oppure può essere inviata per posta al seguente recapito:
Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza
Ufficio Protesti – Piazza Cavalli n. 35 – 29121 Piacenza
Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti provvede sulla domanda di cancellazione entro 20 giorni. La cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti viene effettuata entro cinque giorni dal provvedimento..
In caso di rigetto o di mancata decisione entro il termine previsto l'interessato può inoltrare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui risiede.
La Camera ha poteri di decisionali limitati alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata del protesto. Deve quindi trattarsi di "errori" materiali immediatamente evidenziabili, senza entrare nel merito di problematiche che sono all'origine del protesto, le quali andranno sollevate in sede giudiziaria.

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