Camera di Commercio di Piacenza
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Calzature

La vigilanza sul mercato della Camera di commercio nel settore delle calzature è finalizzata a garantire che la commercializzazione di tali prodotti sia correttamente presentata e che, pertanto, sia assicurata una corretta informazione all’acquirente.

Definizione

Sono considerate "calzature" tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.

La normativa non si applica:

  • alle calzature d'occasione usate
  • alle calzature aventi la caratteristica di giocattoli
  • alle calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. 475/92 (dispositivi di protezione individuale)
  • alle calzature disciplinate dal DPR 904/82 (sostanze pericolose).

Le calzature si compongono di tre parti:

  • tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna
  • rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede, interni alla scarpa
  • suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura.

Soggetti tenuti all’osservanza della normativa relativa all’etichettatura delle calzature

Fabbricante

Il fabbricante, oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea, deve apporre l’etichetta ed è personalmente responsabile per l'esattezza delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nella Comunità, il responsabile è colui che introduce la merce sul mercato comunitario.

Venditore al dettaglio

Il venditore al dettaglio deve verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature e deve esporre un cartello che illustri la simbologia utilizzata nelle etichette, in modo che sia visibile al pubblico.

Etichetta

L’etichetta contiene le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa e deve essere presente su almeno una delle calzature. Se nessun materiale di composizione raggiunge almeno l’80%, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo.

L’etichetta può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell’allegato 1 al D.M. 11/04/1996. Deve essere ben visibile, saldamente applicata, durevole ed accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni in essa contenute.

L’etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato. Può contenere anche altre indicazioni, per spiegare meglio la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni.

Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua Italiana o in altra lingua della Comunità Europea).

Vigilanza

La vigilanza del mercato compete al Ministero dello Sviluppo Economico, D.G per lo Sviluppo Produttivo e la Competività - Uff. B4 che la esercita attraverso le Camere di Commercio, competenti per territorio. Per verificare la conformità delle calzature, gli organi di vigilanza possono effettuare controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Sanzioni

In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme viene assegnato un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine Il Ministero dello Sviluppo Economico emette un decreto motivato di ritiro dal mercato delle calzature.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme comunitarie

Direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1194, che ha introdotto l'obbligo dell'etichetta sulle calzature, destinate alla vendita al consumatore finale.

Norme nazionali

D.M. 11/04/1996 così come modificato dal D.M. 30/01/2001, con cui la direttiva 94/11/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano.

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