Dispositivi di protezione individuali
Definizione
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza.
I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell' allegato II del D.Lgs. 04/12/1992, n. 475.
Classificazione
I DPI si dividono in tre categorie:
-
DPI di prima categoria (es. gli occhiali da sole), sono detti "di progettazione semplice" per la protezione da rischi di danni fisici di lieve entità ("rischi minori").
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate dai prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;azione lesiva dei raggi solari.
-
DPI di seconda categoria, tutti quelli non rientranti nella prima o nella terza categoria
-
DPI di terza categoria sono detti "di progettazione complessa" e sono destinati a proteggere l´utilizzatore da rischi di morte o di lesioni gravi e a carattere permanente.
Tutti i dispositivi, in ogni caso:
- devono essere progettati in modo tale da consentire all’utilizzatore di svolgere normalmente le attività che lo espongono ai rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata;
- devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi ed altri fattori di disturbo;
- devono essere composti di materiali privi di effetti nocivi per l’igiene o per la salute dell’utilizzatore;
- devono essere il più possibile leggeri senza pregiudicare la solidità di costruzione e la loro efficacia;
- devono essere resistenti ai fattori ambientali inerenti alle condizioni di impiego prevedibili;
- non devono avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc. al fine di non provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.
Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 (allegato I del D.Lgs. 475/92):
- DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.).
- DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aeresol, armi individuali deterrenti, ecc.).
- DPI progettati e fabbricati per uso privato contro: le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.); il calore (guanti, ecc.).
- DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
- Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote
Obblighi del fabbricante
Il fabbricante, o un suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di commercializzare un DPI di I categoria deve apporre sul prodotto la marcatura CE di cui all’allegato IV del D.Lgs. 475/92 con la quale attesta che il prodotto risponde a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili.
Per dimostrare tale conformità il fabbricante deve redigere e conservare la dichiarazione di conformità di cui all’allegato VI del D.Lgs. 475/92 e la documentazione tecnica del prodotto di cui all’allegato III del medesimo D.Lgs. 475/92, anche al fine di esibirla, a richiesta, all’organismo di controllo o all’amministrazione di vigilanza.
Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante, o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario, deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE ad un organismo di controllo autorizzato, affinché venga accertato che il dispositivo sia realizzato in conformità alle disposizioni.
Obblighi del distributore
Il distributore ha l’obbligo di mettere in commercio solo DPI che siano provvisti di marcatura CE e della nota informativa.
Marcatura CE
La Marcatura CE deve essere conforme al modello riportato nell’allegato IV del D.Lgs. 475/92.
Essa deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Se ciò non fosse possibile date le caratteristiche del prodotto, essa può essere apposta sull’imballaggio.
Può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la legittimità della marcatura CE.
Vigilanza
La vigilanza sulla sicurezza dei DPI, spetta al Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale Vigilanza e Normativa Tecnica - che si avvale della Guardia di Finanza, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, di altri organi di polizia.
Vengono effettuati controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio.
Le Camere di Commercio verificano solo i DPI di prima categoria, ed, in particolare, gli occhiali da sole.
Sanzioni
Il costruttore, o il rappresentante del costruttore, che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza è punito:
-
se trattasi di DPI di prima categoria, con sanzione amministrativa da Euro 7.746,00 a Euro 46.481,00;
-
se trattasi di DPI si seconda categoria, con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da Euro 9.296,00 a Euro 15.493,00;
-
se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto da sei mesi a tre anni.
Chi pone in commercio DPI privi della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa Comunitaria
Direttiva CEE n.89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuali, modificata dalle Direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 95/58/CEE
Normativa Nazionale
D.Lgs. n. 04/12/1992, n. 475, in attuazione della direttiva CEE n.89/686/CEE, modificato dal D. Lgs. 02/01/1997, n. 10

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