Camera di Commercio di Piacenza
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Giocattoli

I giocattoli devono essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato, anche se a titolo gratuito, solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone se utilizzati conformemente alla loro destinazione per una durata di impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini tenuto conto dei rischi inerenti all’uso che talvolta non possono essere eliminati.

La Direttiva Comunitaria sulla sicurezza dei giocattoli (88/378/CEE) fissa i principi di riferimento che devono essere rispettati per garantire un elevato livello di protezione della salute e della incolumità fisica degli utilizzatori, favorendo la produzione e l'importazione, nell'ambito dell'Unione Europea, di prodotti che rispondono ai medesimi requisiti di sicurezza.

Definizione di giocattolo

Qualsiasi prodotto concepito o palesemente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali apparecchi di installazione d’uso ed altri accessori.

Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'Allegato I del D.Lgs 27/09/1991, n. 313

Sicurezza e conformità

Sono considerati sicuri i giocattoli conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall’Allegato II del D.Lgs 313/91 e fabbricati secondo le norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie (EN).

Possono esserci anche altre disposizioni specifiche per particolari giocattoli.

Indicazioni sui giocattoli

Sul giocattolo o sul suo imballaggio devono essere apposti, in maniera visibile, leggibile ed indelebile:

a) la marcatura CE (Allegato V del D.Lgs 313/91, n. 313);

b) il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio;

c) l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica europea, anche in forma abbreviata purché di semplice ed agevole identificazione;

d) avvertenze e precauzioni d'uso in lingua italiana (Allegato IV del D.Lgs 313/91)

Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o composti da elementi di piccole dimensioni, le sopra citate indicazioni possono essere apposte su di un’etichetta o su di un foglio informativo allegato al giocattolo. Nel caso in cui tali indicazioni non siano apposte sul giocattolo occorre richiamare l’attenzione del consumatore sull’utilità della loro conservazione.

Obblighi del fabbricante o importatore

Il fabbricante, o il suo rappresentante nella Comunità Europea, deve apporre la marcatura CE su ogni giocattolo, prima di immetterlo sul mercato.

In tal modo il fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva sulla Sicurezza dei giocattoli, in quanto la marcatura CE dimostra che il giocattolo risponde a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e che è stato sottoposto a tutte le procedure di conformità secondo quanto indicato dalla normativa nazionale che recepisce le norme armonizzate comunitarie.

Se nella fabbricazione le norme non sono state integralmente osservate, i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo dopo aver ottenuto un attestato CE del tipo rilasciato da un organismo autorizzato. Occorre tenere a disposizione degli organi di controllo il certificato di conformità e la documentazione tecnica del controllo interno della fabbricazione.

Marcatura CE

La marcatura CE indica la presunta conformità dei giocattoli anche alle altre eventuali disposizioni specifiche.

Gli attestati CE:

1) Attestato CE di conformità: si riferisce solo ad alcune caratteristiche del giocattolo e rispetta alcune delle norme EN (es. EN/71, EN 71/2, EN 71/3).

2) Attestato CE del tipo: è stata effettuata un’analisi di laboratorio completa che assicura il giocattolo a 360°.

Obblighi del commerciante

Il commerciante deve mettere in commercio solo i giocattoli provvisti della marcatura CE, del nome e/o marchio e dell'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea, delle avvertenze e delle precauzioni d'uso redatte in lingua italiana.

Vigilanza

La vigilanza sulla sicurezza dei giocattoli spetta al Ministero dell'Attività Produttive - Direzione Generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - Divisione il - Sicurezza dei prodotti che, anche mediante le Camere di Commercio dispone verifiche, accertamenti e controlli, anche nella fase della commercializzazione.

Sanzioni

Le sanzioni sono fissate dall' art. 11 del Decreto Legislativo 313/91:

- chiunque immette in commercio, o vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE, è punito con un'ammenda che va da euro 516,46 a € 20.658,27;

- l'apposizione indebita della marcatura CE è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda che va da € 2.582,28 a € 15.493,71;

- chiunque apponga marchi o iscrizioni che possono essere confusi con la marcatura CE, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da € 774,68 a € 10.329,14, salvo che il fatto costituisca reato;

- chiunque commercializza giocattoli privi di marcatura CE e/o del nome e/o della ragione sociale e/o del marchio, dell'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea, delle avvertenze e delle precauzioni d'uso redatte in lingua italiana, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da € 2.582,28 a € 10.329,14;

- chiunque nega l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o alle informazioni che il fabbricante o il mandatario è tenuto a fornire all'Autorità richiedente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 2.065,88 a € 12.394,96.

Per gli aspetti di sicurezza non disciplinati dalle normative di settore, si applica il Codice del Consumo agli artt. 102-113

I giocattoli che, a seguito della procedura di accertamento di cui all’art. 8 del D.Lgs. 313/91 non risultino muniti legittimamente della marcatura CE, debbono essere immediatamente ritirati dal mercato.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Norme comunitarie

Direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

Direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (nuovo approccio)

Direttiva 2009/48/CE che dovrà essere recepita entro il 20/01/2011 e sostituirà la n° 88/378/CEE a partire dal 20/07/2011 per i requisiti fisico-meccanici ed elettrici e dal 20/11/2013 per i requisiti chimici.

Direttiva 2005/84/CE del 14/12/2005 che modifica per la 22esima volta la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura

Decisione della Commissione del 20 febbraio 2004 che modifica la decisione 1999/815/CEE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contente taluni ftalati

Decisione della Commissione del 7 dicembre 1999 che adotta provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP)

Comunicazione della Commissione n.1999/C 259/05 del settembre 1999 sull'applicazione delle procedure di valutazione della conformità, previste nella Direttiva 88/378/CEE, ai giocattoli muniti di inneschi a percussione

Comunicazione della Commissione nel quadro applicativo della Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sulla sicurezza giocattoli (2003/C 297/05)

Norme nazionali

D.Lgs. 27/09/1991 n. 313 di attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

D.Lgs. 24/02/1997 n 41: attuazione dell'art. 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo - artt. 102-113

Norme tecniche

Sono le norme elaborate dagli enti normatori nazionali e comunitari (UNI per Italia e CEN per Unione europea) che forniscono ai fabbricanti i parametri costruttivi che allo stato della tecnica sono ritenuti più adeguati per i prodotti destinati ai bambini.

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