Materiale Elettrico a bassa tensione
La normativa comunitaria e nazionale tratta i prodotti elettrici di uso domestico da più punti di vista. Il principio ispiratore della normativa è comunque la sicurezza dell’utilizzatore diretto del prodotto e dei terzi cui dall’utilizzo del prodotto, da parte del consumatore, potrebbe derivare un danno.
Il materiale elettrico di uso domestico può essere posto in commercio solo se costruito a regola d'arte in materia di sicurezza e non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato I della L. 18 ottobre 1977, n. 791 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
Prodotti assoggettati alla normativa
Rientrano nella definizione di materiale elettrico a bassa tensione i prodotti elettrici destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua.
Ad esempio: piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature per estetica, prodotti di illuminazione, elettroutensili, caricabatteria, avvolgicavo, etc.
Sono esclusi:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica €pea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica Europea.
Obblighi del fabbricante o importatore
Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità deve:
- apporre la marcatura CE a ciascun prodotto
- tenere a disposizione dell'Autorità competente al controllo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica relativa al prodotto e al controllo interno della fabbricazione
- apporre il marchio di fabbrica o il marchio commerciale
- indicare sul materiale elettrico le caratteristiche essenziali dello stesso, oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante siano stabiliti nella Comunità, tali obblighi competono all'importatore o alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.
Marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e documentazione tecnica
La marcatura CE di cui all’allegato II della L. 791/77 è apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia. La marcatura consente la libera circolazione in tutto il territorio della Comunità.
La dichiarazione CE di conformità (allegato II L. 791/77) è il necessario presupposto per l’apposizione della marcatura sul prodotto, e deve essere redatta dal costruttore o dall’importatore in una lingua ufficiale della Comunità Europea.
La documentazione tecnica consente di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico (allegato III L. 791/77) Deve essere conservata per almeno 10 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto.
Obblighi del commerciante
Il commerciante, al momento dell’acquisto del materiale elettrico di bassa tensione, deve verificare che sul materiale stesso o sulle avvertenze o sul certificato di garanzia via siano:
- la marcatura CE
- le caratteristiche essenziali indispensabili per un corretto utilizzo
- il marchio di fabbrica o il marchio commerciale
- il foglio di istruzioni e avvertenze d’uso redatte in lingua italiana.
Vigilanza e controlli
La vigilanza sulla sicurezza e sulla conformità del materiale elettrico spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio, e, previa intesa, degli Ispettorati del lavoro,nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.
La vigilanza ha lo scopo di verificare la conformità dei prodotti elettrici immessi sul mercato italiano ed intervenire nel caso di prodotti non conformi.
Sanzioni
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla normativa specifica di settore. Solo per gli aspetti non coperti dalle normative di settore vengono applicate le sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 06/09/2005, n. 206
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente sono puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da € 20,66 a € 123,95 per ogni pezzo. In ogni caso, il pagamento è pari ad una somma non inferiore a € 10.329,14 e non superiore a € 61.974,83.
Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico non regolare sono puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 20,66 a € 123,95 per ogni pezzo; in ogni caso la somma da pagare non è inferiore a € 774,69 e non è superiore a € 4.648,11.
La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'autorità di vigilanza della documentazione di cui all’allegato III della L. 791/77, è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra € 5.164,57 ed € 30.987,41.
In tali casi, l'autorità incaricata della vigilanza può disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto, fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità.
Per gli aspetti di sicurezza non disciplinati dalle normative di settore, si applica il Codice del Consumo agli artt. 102-113.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa Comunitaria
Direttiva del Consiglio n.73/23/CEE del 19 febbraio 1973 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (G.U.C.E. n.77 del 26.3.1973)
Direttiva del Consiglio n. 93/68/CEE del 22 luglio1993 che modifica la Direttiva del Consiglio n. 73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione (G.U.C.E. n. L220 del 30.8.1993)
Direttiva 2006/95 Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Normativa Nazionale
L. 18 ottobre 1977 n. 791 - Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 73/23/CEE relativa alla garanzia di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626 - Attuazione della Direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
D. Lgs. 31 luglio 1997 n. 277 - Modificazioni al D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, recante attuazione della Direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
D.M. 31 dicembre 2002 - Elenco riepilogativo, aggiornato dalla Commissione Europee nel mese di marzo 2002, di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 della L. 18 ottobre 1977, 791, concernente l'attuazione della direttiva 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione.
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo - artt. 102-113

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