Prodotti tessili
I prodotti tessili, all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale, devono essere etichettati o contrassegnati; l’etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento, quando i prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale.
Ciò al fine sia di assicurare una corretta informazione all’acquirente sulla composizione fibrosa del prodotto tessile nonché sul responsabile della sua immissione in commercio che di favorire la concorrenza leale tra le imprese del settore individuando eventuali episodi di frode in commercio.
Definizione di prodotto tessile
Si definiscono prodotti tessili tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti o semi confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
Sono assimilati ai prodotti tessili:
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i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili;
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i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;
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i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
Elenco (indicativo e non esaustivo) di prodotti tessili: capi di abbigliamento, sciarpe, calze, lenzuola, coperte, tende, tappeti, tessuti in rotoli/pezze, cuscini, amache, sacchi a pelo, tovaglie
Soggetti tenuti all’osservanza della normativa relativa all’etichettatura dei prodotti tessili
Sono tenuti ad osservare la normativa tutti coloro che producono e commercializzano prodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito:
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il produttore;
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l’importatore di articoli tessili di produzione estera destinati ad essere posti in commercio sul territorio italiano;
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il commerciante sia all’ingrosso che al dettaglio;
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organizzazioni o negozi singoli che vendono al consumatore finale.
Etichetta
L’etichetta può essere realizzata in cartone, tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio oppure inserimento dell’etichetta stessa nell’involucro che lo contiene o in altri modi idonei.
Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull’involucro contenente il prodotto tessile, mediante stampa, stampigliatura oppure tessitura in cimosa o altrove.
All’atto dell’offerta e della vendita al consumatore finale le etichette o i contrassegni devono essere redatti anche in lingua italiana.
Non esiste obbligo di etichettatura di composizione fibrosa solo per alcune categorie di prodotti, elencati nell’Allegato III del D.Lgs. 194/99, mentre è possibile una etichettatura o una stampigliatura globale per i prodotti elencati nell’Allegato IV del citato D.Lgs. 194/99.
La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 ed allegato I del D.Lgs. n. 194/99, vanno chiaramente indicati anche sui documenti commerciali. Su tali documenti è escluso l’uso di abbreviazioni a meno che non si usi un codice meccanografico e nello stesso documento sia indicato il significato delle abbreviazioni.
Ai sensi dell’art.104 del D.Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) l’etichetta deve altresì riportare:
- l’indicazione, in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore;
- il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata.
Indicazione della composizione
Le fibre devono essere riportate in ordine decrescente di peso, dalla percentuale maggiore a quelle minori.
Non sono ammesse abbreviazioni. Le denominazioni devono sempre essere in lingua italiana e devono corrispondere alle definizioni di cui all’allegato I al D. Lgs. 194/99. Non sono ammesse abbreviazioni.
Le ulteriori indicazioni fornite non devono indurre in confusione il consumatore facendo intuire una composizione fibrosa non identica a quanto riportato in etichetta.
La composizione del prodotto tessile può essere indicata con diverse modalità:
se un prodotto tessile è composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100% o “puro” oppure “tutto”
se un prodotto tessile è composto da due o più fibre ed una di queste rappresenta almeno l’85% del peso totale, può essere così etichettato:
- denominazione fibra + % in peso;
- denominazione fibra + indicazione “minimo 85%”
- composizione percentuale completa del prodotto
se un prodotto tessile è composto da due o più fibre nessuna delle quali raggiunga l’85% del peso totale, deve recare l’indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre che costituiscono il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza l’indicazione delle loro rispettive percentuali. Tuttavia l’insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione, potrà essere indicato con l’espressione “altre fibre”, seguita da una percentuale globale, mentre, qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.
Vigilanza
La vigilanza compete al Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale delle Camere di Commercio competenti per territorio. Svolgono attività di vigilanza anche gli Organi di Polizia Giudiziaria.
Gli organi di vigilanza possono ispezionare stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti vendita nei quali si esercita l’attività imprenditoriale. Il controllo può essere rivolto ad operatori diversi: importatore, distributore, grossista, dettagliante, etc.
Tale controllo può essere: visivo/formale – documentale – materiale, sul prodotto, con esecuzione di analisi di laboratorio a seguito di prelievo di prodotto.
Sanzioni
Queste le possibili sanzioni in caso di inosservanza della normativa:
a. vendita di prodotti tessili senza etichetta di composizione o con etichetta compilata in modo non corretto: sanzione da € 103,00 ad € 3.098,00
b. vendita di prodotti tessili la cui etichetta non corrisponde alla loro reale composizione: sanzione da € 1.032,00 ad € 5.164,00
c. mancata o non corretta indicazione della composizione dei prodotti sui documenti commerciali: sanzione da € 1.032,00 ad € 5.164,00
d. mancata conservazione dei documenti commerciali: sanzione da € 258,00 ad € 4.131,00
Il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/81 è ammesso soltanto per la sanzione indicata al punto a).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Norme comunitarie
Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, modificata dalle seguenti direttive successive: Dir. 97/37/CE – Dir. 2004/34/CE e Dir. 2006/03/CE
Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.
Norme nazionali
Legge 26 novembre 1973, n. 883 – Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (abrogati gli articoli da 1 a 13)
D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 - regolamento di esecuzione della Legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili (abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13 e 14)
D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 di attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice consumo) art. 102 e ss. - Recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti

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