Camera di Commercio di Piacenza
Tu sei qui: Portale Regolazione del Mercato Vigilanza e sicurezza prodotti Prodotti tessili
Azioni sul documento

Prodotti tessili

Dall’8 maggio 2012, l’etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento UE n. 1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE)

I prodotti tessili immessi in commercio prima dell’8 maggio 2012 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.

Prodotto tessile: è il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato (art.3 Regolamento UE 1007/2011).

 

Sono assimilati ai prodotti tessili (art.2 Reg.1007/2011):

-   i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso;

-   i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso;

-  le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio, purchè tali parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;

-   i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

 

Sul mercato dell’Unione Europea, i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un’etichetta saldamente fissata, che indichi:

- la composizione fibrosa, utilizzando le denominazione delle fibre elencate nell’allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011, che devono essere riportate:

- in lingua italiana;

- per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni);

- con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili;

- in ordine decrescente della percentuale in peso.

         

- la presenza di parti non tessili (es. pelliccia, pelle, avorio, ecc.), che deve essere indicata obbligatoriamente con la seguente frase: “Contiene parti non tessili di origine animale”. Non è necessario specificare la parte di origine animale, ma se lo si fa utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio bisogna applicare la Legge 1112/66.

 

il responsabile dell’immissione in commercio

L’art. 104 del D. Lgs. n. 206/2005 - codice del consumo - prescrive espressamente che siano riportati: l’indicazione dell’identità e degli estremi del produttore (denominazione o ragione sociale e/o marchio registrato dell’azienda oltre all’indirizzo), il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

  

Nei documenti commerciali di accompagnamento devono essere chiaramente indicate le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli artt. 5 - 7 - 8 e 9 del regolamento (art.14).

Nei documenti commerciali, non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purchè nei medesimi documenti commerciali ne sia spiegato il significato.

  

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

All’atto dell’immissione di un prodotto sul mercato, il fabbricante garantisce la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni ivi contenute. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell’importatore.

All’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l’etichetta o il contrassegno appropriato.

Un distributore è considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto. (art.15 Regolamento)

 

N.B.  Il Regolamento UE 1007/2011 non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso ed i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi (art.2).

 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

« maggio 2013 »
maggio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
Standard

Powered by Plone ®

Note Legali

Note Legali

Privacy

Codice Fiscale e Partita IVA
00276970332

Camera di Commercio

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Piacenza

Piazza Cavalli, 35 - 29121 Piacenza
Telefono 0523 3861 Fax 0523 334367
PEC: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it