La firma digitale
La firma digitale può essere definita come l’equivalente informatico della tradizionale firma autografa su carta e, pertanto, permette di:
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sottoscrivere un documento informatico;
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verificare, da parte del destinatario, l'identità del firmatario;
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accertare la provenienza del documento;
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affermare che l'informazione contenuta nel documento firmato non può essere alterata.
Pertanto la firma digitale è utile e necessaria per sottoscrivere un documento informatico (dichiarazione, istanza, denuncia) ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore
Da un punto di vista tecnico è considerata una “firma forte”. Essa è basata su un sistema di chiavi crittografiche asimmetriche, utilizza un certificato digitale con particolari caratteristiche rilasciato da un certificatore qualificato e viene creata mediante un dispositivo con elevate caratteristiche di sicurezza che può essere una smart-card, una Carta Nazionale del Servizi, un Token o altri dispositivi introdotti dall’innovazione tecnologica.
Grazie alla considerevole diffusione dei dispositivi di firma digitale, è stato possibile sperimentare e consolidare l'uso della smart-card come strumento di firma con valore legale.
L'utilizzo della firma digitale è divenuto obbligatorio per gli adempimenti da effettuarsi al Registro Imprese a carico di tutte le società ed enti, ai sensi dell'art. 31 della L. 24.11.2000 n. 340. Ciò ha determinato la completa informatizzazione della pratiche di iscrizione e deposito, definitivamente operativa dal 1° novembre 2003.
Si informa che al fine di facilitare le comunicazioni tra l'Ente Certificatore e i Titolari dei certificati, è previsto che il richiedente di certificati digitali disponga di un indirizzo di posta elettronica.
Il richiedente ha l'obbligo di dichiarare la propria casella e-mail al momento del rilascio di Carta Nazionale del Servizi (CNS) e Token.
La firma digitale è personale e non cedibile.

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