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Ambiente e Rifiuti

pubblicato il 22/09/2010 12:05, ultima modifica 30/03/2023 12:54

ETICHETTATURA  AMBIENTALE  IMBALLAGGI

A partire dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale.

Il Decreto legislativo  3 settembre 2020 n. 116 (art. 3, comma 3, lettera c) stabilisce che "tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati, secondo le modalità stabilite dalle norme UNI applicabili,  per  facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonchè per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi".

Per approfondimenti:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee_guida_etichettatura_ambientale_27.09.2022.pdf

https://www.etichetta-conai.com/

 

Al sistema nazionale delle Camere di commercio sono state affidate importanti attribuzioni in campo ambientale ed in particolare:

MUD

Legge n. 70/1994 istituisce il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, sostitutivo di ogni altra comunicazione in materia di rifiuti, che imprese e enti devono consegnare annualmente alle Camere.

Le Camere di Commercio si avvalgono di InfoCamere ed Ecocerved per informatizzare i dati raccolti e trasmetterli agli enti competenti, Province e Agenzie Regionali per l'Ambiente, per i controlli.

Le Camere di Commercio, anche per il tramite delle proprie società in house, svolgono le seguenti attività:

  • Messa a disposizione del software e del canale telematico per la per la compilazione e trasmissione del MUD;

  • predisposizione delle procedure informatiche per la registrazione e informatizzazione delle dichiarazioni Mud e costituzione della Banca dati nazionale e trasferimento dei dati agli enti interessati.

Registri di carico e scarico e Formulari Trasporto Rifiuti

Il D.Lgs. n. 152/2006 integrato dal D.Lgs. n. 4/2008 conferma la vidimazione a cura della Camera di Commercio:

- in via esclusiva dei Registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all’art. 190, c. 6,

- in alternativa all’Agenzia delle Entrate dei Formulari per il trasporto dei rifiuti di cui all’art. 193, c. 6,

l’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezioni Regionali

In Emilia Romagna Bologna, quale capoluogo di regione, ha la competenza sull'albo nazionale gestori ambientali, quindi qualsiasi impresa che debba smaltire ogni tipo di rifiuto deve essere iscritta a questo albo nazionale.

Dal 1 luglio 2015 l’unico canale utilizzabile per la presentazione di istanze all’Albo è quello di Agest Telematico. Per l'accesso al sistema telematico clicca QUI.

Registro dei produttori di A.E.E.

Il D.Lgs. n. 151/2005, “Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, introduce la costituzione del Registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la cui istituzione è affidata alle Camere di Commercio dal D.M. n. 185/2007 e l’iscrizione avviene telematicamente.

Comunicazione Composti Organici Volatili (COV)

I soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I al D.Lgs. 161/2006 (e s. m. e i.)trasmettono al Ministero dell'ambiente, per il tramite delle Camere di commercio, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni, riferiti all'anno civile precedente, relativi alla tipologia e alla quantità di prodotti immessi sul mercato.

Per l'immissione dei prodotti sul mercato si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; compresa la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si può compilare solo su modulistica cartacea.

La modulistica viene messa a disposizione dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta e sarà disponibile nei siti Internet

L'articolo 40 c. 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, stabilisce che, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole "o per gli utenti" sono soppresse. Conseguentemente la dichiarazione COV non va presentata da coloro che vendono i prodotti ai consumatori finali.

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