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R.A.E.E. - Registro dei rifiuti elettrici ed elettronici

pubblicato il 23/09/2010 07:45, ultima modifica 04/12/2023 13:29

Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è disciplinato dal D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, che sostituisce il precedente D.lgs. n. 151/2005. Il Decreto conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito dal Ministero dell'Ambiente e alimentato dalle iscrizioni e dalle comunicazioni annuali raccolta dalle Camere di Commercio.

Le modalità per il funzionamento del registro e per la raccolta delle iscrizioni e delle comunicazioni annuali rimangono quelle fissate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185.

Per approfondimenti consultare il sito dedicato www.registroaee.it

 

Iscrizione nel Registro

L'iscrizione è effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa ed avviene con modalità  telematica al seguente link www.registroaee.it

Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato.

Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato informaticamente un numero di iscrizione che dovrà essere riportato in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali entro 30 giorni dal suo rilascio.

Chi si deve iscrivere

Sono tenuti ad iscriversi i produttori di AEE prima di iniziare ad operare sul territorio nazionale.

In base all'art. 4 c.1 lett. g), è considerato produttore la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

  • è stabilita sul territorio nazionale e fabbrica apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo nome o marchio di fabbrica, oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  • è stabilita sul territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale con il proprio nome o marchio di fabbrica apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto precedente;
  • è stabilita sul territorio nazionale e immette sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale AEE di un paese terzo o di un altro Stato UE;
  • è stabilita in un altro stato UE o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente ai nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Costi

Imposta di bollo virtuale : € 16,00 da versare alla CCIAA tramite sistema PagoPa  disponibile nella procedura telematica

Diritti di segreteria: € 30,00 da versare alla CCIAA tramite sistema PagoPa disponibile nella procedura telematica

Tassa di concessione governativa: € 168,00 da versare su c/c postale nr. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 2 – Centro Operativo di Pescara- “Tasse Concessioni Governative” Codice Causale 8617 “altri atti”

Gli  attestati di pagamento  vanno trasformati in un file unico in formato Pdf  (tramite scansione) e inseriti nel sistema di compilazione della domanda di iscrizione tramite il sito www.registroaee.it

Variazione dei dati di iscrizione

I produttori comunicano, con le medesime modalità, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività determinante l'obbligo dell'iscrizione.

La variazione dei dati comunicati al Registro così come la cancellazione comportano il versamento del diritto di segreteria pari a 30,00 e all'imposta di bollo di 16,00 con le modalità sopra riportate

Comunicazione annuale

L'articolo 6 del DM 25 settembre 2007, n. 185, prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (MUD).

In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

La Comunicazione annuale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere compilata e trasmessa esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it .

Per la comunicazione annuale non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

Sanzioni

Il produttore che, senza avere provveduto all'iscrizione nel Registro AEE immette sul mercato AEE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

Il produttore che immette sul mercato AEE senza avere effettuato l'iscrizione al Registro nazionale o che non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

Informazioni e manuali sono disponibili sul sito www.ecocamere.it/adempimenti/registroaee

Nomativa e modulistica sono reperibili su: www.registroaee.it

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