Attività Regolamentate
Le attività regolamentate sono quelle attività per l’accesso alle quali è necessario disporre di requisiti previsti da Leggi o altri atti normativi.
Sono da considerarsi attività regolamentate le seguenti attività:
- Impiantistica ( Legge 46/90 – D.M. 37/2008)
- Autoriparazione (Legge 122/92)
- Pulizia (Legge 82/94 - D.M. 274/97)
- Facchinaggio (Legge 57/2001 e D.M. 221/2003)
- Agente e Rappresentante di Commercio (Legge 204/85)
- Agenti in Affari di mediazione (Legge 39/89)
- Spedizionieri (Legge 1442/41)
- Mediatore Marittimo (Legge 478/68)
S.C.I.A Segnalazione Certificata di Inizio Attività
L’art. 49 comma 4 bis del DL 78/2010, convertito con legge 122/2010, ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che permette di avviare una attività di impresa con un’unica, preventiva, comunicazione.
Per intraprendere le attività sopra elencate, così come per altre, il cui esercizio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o da atti amministrativi a carattere generale, l’interessato dovrà inoltrare solo una segnalazione corredata dalle necessarie dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
La SCIA, pertanto, potrà essere allegata al modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese e l’attività oggetto della segnalazione potrà essere iniziata nello stesso giorno della sua presentazione.
La Camera di Commercio ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell’attività, fatta salva la possibilità di regolarizzare la posizione entro il termine che l’amministrazione potrà assegnare.
Decorso il termine di 60 giorni, l’Amministrazione può incidere sul provvedimento solo:
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mediante provvedimenti di autotutela ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21- octies della legge 241/90
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mediante procedura interdittiva nel caso si accerti che siano state rese, in sede di S.C.I.A., dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false e mendaci;
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mediante procedura interdittiva, solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque gli interessi sopra citati attraverso la conformazione dell’attività alla normativa vigente.