Agenti e Rappresentanti di Commercio
Svolge attività di agente di commercio chi viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Svolge attività di rappresentante di commercio chi viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di concludere contratti in una o più zone determinate.
Si segnala che con la nota prot. 145180 del 12/08/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che i collaboratori del mediatore sprovvisti dei requisiti professionali di cui alla L. 39/89 possono ricevere mandato di agenzia o lettera d'incarico da parte di un'impresa di mediazione per la promozione degli affari di quest'ultima, fermo restando il possesso e la dimostrazione in capo ai suddetti collaboratori dei requisiti professionali di cui alla L. 204/195.
Le attività di agente e di rappresentante di commercio sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi, per il tramite della Comunicazione unica, alla Camera di Commercio competente in relazione al luogo ove si intende esercitare l'attività, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale ovvero da un amministratore dell'impresa societaria. Il modello SCIA/ARC si autogenera contestualmente alla compilazione della pratica in STARWEB e pertanto non è pubblicato nella sezione modulistica.Per l'invio della modulistica si invita a consulare la Guida ComunicaStarweb pagine da 103 a 110 al seguente indirizzo http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp
I titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti delle società, i preposti e tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa sono tenuti a compilare la sezione "REQUISITI" del modello ARC.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa deve nominare almeno un soggetto, amministratore o preposto, in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività.
L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, per le modalità operative si invita a consultare la "Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di Agenti e Rappresentanti di commercio" ed il relativo "Modello Integrativo per la dichiarazione del possesso del requisito professionale del biennio attività " delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna.
Incompatibilità
L'agente e rappresentante di commercio non può svolgere attività di mediazione né di lavoro dipendente; fanno eccezione i rapporti di dipendenza di pubblico impiego in regime di part-time non superiore al 50%. L'incompatibilità sussiste anche per l'iscrizione nell'apposita sezione del REA.
Requisiti
I seguenti requisiti devono essere posseduti da titolari di impresa individuale, legali rappresentanti di società, preposti e tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa:
Morali
- non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; sono ostativi anche i reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 CPP;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia
Professionali
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie commerciali o giuridiche;
oppure
- aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
oppure
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque alle dipendenze di un’impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (inquadrato in uno dei primi due livelli contrattuali), coadiuvante, titolare o amministratore di società con attività di vendita o somministrazione.
La Camera di Commercio di Piacenza non organizza corsi professionali per lo svolgimento delle attività regolamentate, è pertanto necessario rivolgersi alle Associazioni di Categoria locali.
Titolo di studio o esperienza professionale svolta all'estero:
Per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di agente e rappresentante è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti
L'Ufficio del Registro delle Imprese provvede ogni cinque anni alla verifica della permanenza dei requisiti che consentono lo svolgimento dell’attività. In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito viene avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e conseguente annotazione della cessazione dell’attività nel Rea.
Diritto di stabilimento
Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che esercitano regolarmente l'attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie od unità locali per svolgere la medesima attività.
Sanzioni
L'esercizio dell'attività di agente/rappresentante senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 516,00 e € 2.065,00 (art. 9 L. 204/85). Alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza con chi non è in possesso della relativa qualifica certificata dall'iscrizione nell'apposita sezione REA.
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti
Secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011, la Camera di Commercio ha avviato la verifica della permanenza:
- dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio da parte delle imprese iscritte nel Registro Imprese e dei loro preposti o soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa;
- dei requisiti di idoneità per i soggetti iscritti nell’apposita sezione del R.E.A..
A tal fine, le imprese interessate riceveranno tramite pec e le persone fisiche tramite raccomandata un invito a presentare, entro 30 giorni, l’apposito modello di autocertificazione completo della documentazione richiesta e a trasmetterlo in modalità telematica con pratica ComUnica al Registro delle Imprese di Piacenza (dove è iscritta la sede legale) secondo le modalità di seguito indicate:
Imprese individuali
Mod. I2 compilato esclusivamente nel riquadro "XX/Note" con l'indicazione che "trattasi di pratica presentata ai fini della verifica dinamica dei requisiti - agenti e rappresentanti di commercio".
Società
Mod. S5 compilato esclusivamente nel riquadro "XX/Note" con l'indicazione che "trattasi di pratica presentata ai fini della verifica dinamica dei requisiti - agenti e rappresentanti di commercio".
Procedura: Comunicazione Unica Impresa-Variazione-variazione attività nella sede-compilazione NOTE
ISTRUZIONI per la compilazione della pratica telematica:
- - coloro che utilizzano l’applicativo ComunicaStarweb dovranno scegliere, dalla sezione Dati impresa, la voce Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo;
- - coloro che utilizzano Software diversi dovranno generare un modello I2, in caso di impresa individuale, o un modello S5, in caso di società;
- In tutti i casi è necessario allegare, in formato PDF/A - ISO 19005, i modelli di autocertificazione sottoscritti digitalmente dal/dai soggetto/i che la rende/ono. Tutta la documentazione, firmata digitalmente, dovrà essere inclusa nella pratica classificandola come “Tipo documento” C47 (Modello verifica dinamica requisiti).
DOCUMENTAZIONE da allegare:
L’adempimento si assolve con la presentazione della Comunicazione unica completa della seguente documentazione:
1. modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO compilato e sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale, da ciascun legale rappresentante e da ciascun preposto all’esercizio dell’attività di agenzia (anche se nominato in localizzazioni ubicate in province diverse da quella della sede);
2. modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI – INTERCALARE ANTIMAFIA compilato e sottoscritto da parte di soggetti diversi dal titolare / legale rappresentante / preposto che ricoprono determinati incarichi nell’impresa;
La mancata presentazione della pratica telematica - Comunicazione unica verifica dinamica requisiti – nei termini sopra indicati comporterà l’inibizione alla continuazione dell’attività di agente e rappresentante di commercio con contestuale annotazione nella posizione R.E.A della relativa cessazione; mentre per le persone fisiche la cancellazione dall’apposita sezione speciale del R.E.A..
Bollo: esente
Diritti di segreteria:€ 18,00
Posizioni aggiornate dopo il 30 settembre 2013
Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine concesso a imprese e a soggetti individuali per aggiornare la propria posizione nel REA - Registro Imprese.
Con la Circolare n. 3662/C del 10 ottobre scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato le procedure da attivare nei confronti delle imprese inadempienti e/o ritardatarie.
Le imprese iscritte nei soppressi ruoli e attive al 12 maggio 2012, che non hanno provveduto ad effettuare l’aggiornamento potranno adeguarsi tardivamente pagando una sanzione di 10 euro per ciascun legale rappresentante se la pratica sarà inviata entro il 30 ottobre e di € 51,33 per ogni rappresentante in data successiva.
Nel caso in cui i soggetti non procedano spontaneamente la Camera di Commercio comminerà all’impresa il divieto di proseguire l’attività, secondo la procedura prevista dalla Legge 241/90, art. 19, previa concessione di un termine per provvedere tardivamente.
Le persone fisiche, iscritte nei soppressi ruoli che non hanno effettuato l’adeguamento decadono definitivamente salva la possibilità di far valere la pregressa iscrizione quale requisito per l’avvio dell’attività nel termine di prescrizione di cinque anni dalla data di soppressione dei ruoli
Riapertura dei termini fino al 31.12.2019 per l'aggiornamento della posizione RI/REA:
Il comma 1134, lettera b) della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019 in vigore dall'1/1/2019), ha riaperto i termini previsti dal DM 26/10/2011, dall'1/1/2019 fino al 31/12/2019, entro i quali le imprese che esercitavano l'attività di mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediazione marittima e spedizioniere, iscritte nei ruoli ed elenchi alla data del 12/05/2012, possono/devono aggiornare la propria posizione nel RI/REA tramite l'invio di una pratica telematica. Entro lo stesso termine i soggetti iscritti nei soppressi ruoli ed elenchi, che alla data del 12/05/2012 non svolgevano l'attività, possono iscriversi nell'apposita sezione speciale "REA persone fisiche" al fine di conservare il requisito abilitante. In caso di avvio o ripresa dell'attività, solo tale adempimento consentirà di indicare nella SCIA- quale requisito professionale abilitante- l'iscrizione nell'apposita sezione.
Modifiche
Ogni modifica relativa all'attività o alle persone deve essere comunicata all'Ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello ARC.
Cessazione attività e iscrizione nell'apposita sezione
I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA mediante la compilazione della sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)" del modello ARC.
Contatti
Telefono: 0523/3861
Mail: registro.imprese@pc.camcom.it
Orario di apertura al pubblico
da lunedì a venerdì dalle ore 8,45 alle 12,30
lunedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,30