Attività di Autoriparazione
Novità dal 01/07/2017
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124”, a decorrere dall’ 11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione e commercio ingrosso.
Dal 01/07/2017 è modificato il regime amministrativo per l'avvio dell'attività di autoriparazione: occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). La nomina/sostituzione del responsabile tecnico andrà comunicata al Suap competente e successivamente alla CCIAA con relativa denuncia REA.
In particolare si segnala che per l'attività di autoriparazione con impatto acustico:
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale dovrà essere presentata una SCIA Unica al SUAP competente: Scia per l'avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico;
b) in caso di emissioni superiori ai limiti di zonizzazione dovrà essere presentata una SCIA condizionata al SUAP competente: Scia per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico.
Prevenzione incendi in caso di:
a) in caso di officine di ripazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq oppure officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti, dovrà essere presentata una SCIA Unica al SUAP competente: Scia per l'avvio dell'attività più Scia per prevenzione incendi;
b) emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie e di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20kg, dovrà essere presentata una SCIA condizionata al SUAP competente: Scia per l'avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera;
c) emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie e di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20kg, dovrà essere presentata una SCIA condizionata al SUAP competente: Scia per l'avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera.
Si invita a contattare il Comune di riferimento.
Le attività di autoriparazione regolamentate dalla L. 122/1992 sono le seguenti:
- meccatronica
- carrozzeria
- gommista
Raccolta di Circolari, lettere e pareri in materia di autoriparazione
E' disponibile l'ultima raccolta di circolari, lettere e pareri in materia di autoriparazione aggiornata al 26/09/2018 nella sezione Pareri.
MECCATRONICA
L'art. 3 della legge 224/2012 detta le seguenti norme transitorie:
- le imprese che, alla data del 05/01/2013, erano già abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto ( legge 122/1992), sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
- le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel registro delle imprese solo per una delle due attività di meccanica motoristica o di elettrauto possono proseguire sino al 5 gennaio 2018.
Entro il ricordato termine del 5 gennaio 2018, le imprese devono regolarizzare la posizione di ogni persona preposta alla gestione tecnica (cosiddetto responsabile tecnico) per l'attività di Meccatronica con la frequenza obbligatoria di un corso professionale riconosciuto dalla regione .
L'impresa dovrà inoltrare al Registro delle Imprese una pratica telematica di Comunicazione Unica di variazione attività nella sede (o nell'eventuale unità locale operativa) indicando quale inizio attività di meccatronica la data di presentazione della denuncia. Alla Comunicazione Unica dovrà essere allegato il modello per l'autocertificazione del possesso dei requisiti e l'autocertificazione antimafia.
Meccatronica: prorogato di cinque anni il termine per l'abilitazione all'esercizio dell'attività
La legge di stabilità 2018 (L. 205 del 27.12.2017) prevede che le imprese abilitate solo ad una delle attività di meccanica-motoristica e/o elettrauto ed iscritte con tale abilitazione al Registro Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane debbano regolarizzarsi ed iscriversi nella sezione della Meccatronica entro 10 anni dall'entrata in vigore della L. 224/2012, ovvero entro il 5.1.2023 (anziché entro il 5.1.2018)
Prorogato di cinque anni il termine per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di meccatronica previsto per il 5 gennaio 2018. La proroga è contenuta nella Legge di Bilancio 2018 appena varata. Come più volte ricordato, dopo l’accorpamento della sezione di meccanica/motoristica con quella di elettrauto nella nuova sezione unica “meccatronica”, gli autoriparatori avrebbero avuto tempo fino al 5 gennaio 2018 per regolarizzare la loro posizione. Ora, invece ci saranno altri cinque anni a disposizione delle imprese per verificarla e adeguarsi nei termini previsti. Entrando nel dettaglio, con l’approvazione dell’emendamento alla Legge n. 224/12, viene previsto quanto segue: Proroga di cinque anni del termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica. Per le imprese abilitate per una o più attività di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/12, viene prevista, dopo la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione, l’immediata abilitazione all’esercizio della relativa attività acquisita con i corsi stessi, senza l’obbligo di svolgere l’attività stessa, per almeno un anno, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. Analoga proroga di cinque anni del termine del 5 gennaio 2018 viene prevista anche per la regolarizzazione delle imprese già abilitate per una o più attività, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/12, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre sezioni contemplate dalla richiamata disciplina dell’autoriparazione. Si tratta di un importante risultato che consente di tutelare l’operatività degli autoriparatori fino a quando non siano realizzate appieno, a livello istituzionale, tutte le condizioni previste dal legislatore, per mettere in grado le imprese di regolarizzare concretamente l’abilitazione professionale. L’emendamento approvato in Manovra, non va assolutamente a toccare i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione che restano, pertanto, imprescindibili e che sono il vero cardine e la garanzia della qualificazione professionale delle imprese.
superamento con esito positivo del corso compensativo (40 ore).
Per dimostrare di aver acquisito la competenza necessaria la persona allega all'istanza il modello di "dichiarazione del possesso dei requisiti per l'attivita' di meccatronica ” solo in caso diE’ prevista una deroga per le persone già iscritte come responsabili tecnici (meccanica motoristica e/o elettrauto) nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane prima dell'entrata in vigore della legge di modifica n. 224/2012, che abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, le quali possono proseguire l'attività fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.
Proroga termini regolarizzazione meccatronica: tabella riassuntiva
Tabella approvata dai Registri Imprese delle Camere di commercio della Regione Emilia Romagna. Sintesi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di autoriparazione e dalle relative circolari.
Requisiti
Per l'esercizio dell'attività di autoriparazione è richiesto il possesso dei requisiti specificamente indicati nell'art. 7 della legge citata.
Qualora come preposto alla gestione tcnica sia nominato un associato in partecipazione occorre allegare copia del contratto registrato da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell’associato/percentuale di partecipazione agli utili. Nel Contratto di associazione in partecipazione devono essere riportate tutte le tipologie di attività per le quali l'associato apporta il proprio lavoro.L'associazione in partecipazione che comporti prestazione di lavoro non può essere costituita con persona fisica (art. 2549 c.c. come modificato dall'art. 53 del dlgs 81/2015 in vigore dal 25/06/2015).
Il preposto alla gestione tecnica deve possedere, oltre ai requisiti tecnico professionali, i seguenti requisiti:
Personali e morali
-
essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
-
non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
-
non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia;
con il Regolamento regionale n. 2/2008 all'art. 2 comma 1 punto d) 3), la Regione Emilia Romagna - con effetto dal 25/12/2008 - ha abolito l'obbligo di presentazione di certificato di idoneità fisica, richiesto dall'art. 7 comma 1 lett. c) della legge 122/92.
Professionali
- avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore per almeno tre anni negli ultimi cinque; il periodo è ridotto di un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività (diverso da quelli indicati alla lettera "c");
- avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di attività negli ultimi cinque, come operaio qualificato con mansioni di autoriparatore nel settore;
- avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
E' consultabile il manuale contenente le linee guida approvate e individuate dalle Camere di Commercio della Regione Emilia Romagna che fornisce indicazioni in merito ai titoli di studio considerati idonei per il riconoscimento dei requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività di autoriparazione e l'iscrizione nelle apposite sezioni (meccatronica, carrozzeria e gommista) previste dalla Legge 122/92.
Con riferimento ai titoli di laurea di cui alle pagine 4 e 5 delle linee guida si precisa che è necessario produrre il piano di studi per verificare che il medesimo sia idoneo allo svolgimento delle attività di autoriparazione.
In caso di controllo a campione la Camera di Commercio di Piacenza procederà a chiedere apposito parere al CUN, Consiglio Universitario Nazionale.
Contatti
Telefono: 0523/3861
Mail: registro.imprese@pc.camcom.it
Orario di apertura al pubblico
da lunedì a venerdì dalle ore 8,45 alle 12,30
lunedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,30