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Azioni sul documento

Ruolo conducenti

pubblicato il 13/10/2010 08:50, ultima modifica 18/09/2023 17:03

Nel Ruolo si devono iscrivere coloro che intendono svolgere un servizio di trasporto di persone, effettuato a richiesta del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono "autoservizi pubblici non di linea":

  • - il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
  • - il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

 

Il Ruolo è diviso in 4 sezioni:

  1. conducenti di autovetture
  2. conducenti di motocarrozzette
  3. conducenti di natanti
  4. conducenti di veicoli a trazione animale

 

L’iscrizione nel Ruolo provinciale costituisce requisito indispensabile per il rilascio da parte del Comune nel quale si esercita l'attività della licenza per l’esercizio di taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

L’iscrizione al Ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:

  • - sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
  • - dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente ovvero in qualità del sostituto del dipendente per un tempo determinato.

 

Requisiti per l'iscrizione

L'iscrizione al Ruolo deve essere richiesta presso la Camera di Commercio della provincia in cui si svolge l'attività ed è subordinata all'accertamento dei requisiti personali,  morali (assenza di carichi pendenti, assenza di determinate condanne o pene accessorie ecc.) e professionali.


Requisiti personali

  • - assolvimento dell'obbligo scolastico in virtù della legislazione vigente in base all'anno di nascita (I titoli di studio stranieri vanno riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo economico o dall'Ente italiano di formazione competente e vanno  sempre allegati alla domanda unitamente all'atto di riconoscimento del loro valore legale in Italia);
  • - età non superiore ai 65 anni per conducente di autovetture, motocarrozzette e natanti;
  • - età non superiore ai 70 anni per conducente di veicoli a trazione animale;
  • - per i cittadini extracomunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura.


Requisiti morali

Il comma 2 del Capo VI della Deliberazione del Consiglio regionale n.2009 del 31.05.1994, per comprovare il requisito di idoneità morale, prevede l'assenza di condanne che comportino: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione nonché l'assenza di carichi pendenti. L'aspirante deve altresì comprovare, a termini di legge, la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.

Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

1) abbia riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

2) abbia riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;

3) abbia riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n.75;

4) risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Il requisito della idoneità morale viene altresì meno quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e alle dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa, dai suoi dipendenti, soci o collaboratori familiari.


Requisiti professionali

  • - essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada (patente di guida) per l'iscrizione nella sezione autovetture;
  • - per l'iscrizione nella sezione conducenti di natanti: patente nautica;
  • - possesso del certificato di abilitazione professionale (KB) di cui all'art.116, comma 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, per l'iscrizione nelle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
  • - specifico esame sostenuto presso la CCIAA previsto dall'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n.21.

La Carta di qualificazione del conducente “ CQC “ , è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida ed è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C,CE, D e DE.

Per quanto riguarda  la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale “CAP” di tipo KB.

Per tali veicoli, infatti, la CQC per il trasporto di persone non solo non è necessaria, ma, al contrario non puo’ sostituire il CAP di tipo KB

 

La domanda di iscrizione deve essere presentata in bollo alla CCIAA di Piacenza utilizzando l’apposita modulistica

Prova d'esame

  • Il candidato che necessita di supporti/facilitazioni per accedere alle sale o per svolgere l'esame deve farne richiesta motivata quando presenta la domanda.

L'esame verterà su 20 quiz tra quelli predisposti dalla Commissione e si intenderà superato con 18 risposte esatte.

I quiz d’esame sono disponibili nell’apposita sezione modulistica del sito.

Le materie oggetto d'esame sono:

- Legge 21/1992 e Direttiva regionale E.R. di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n.2009 del 31/05/1994;

- elementi amministrativi e fiscali riferiti all'esercizio delle attività di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

- elementi di contabilità commerciale;

- regime delle tariffe e dei prezzi;

- elementi di diritto civile riferiti al contratto di trasporto di persone;

- conoscenza delle principali vie di comunicazione e luoghi di attrazione turistica o sedi di importanti insediamenti produttivi commerciali, culturali (geografia stradale).

L'iscrizione avverrà a seguito del superamento dell'esame di idoneità avanti all'apposita Commissione che accerterà il grado indispensabile di cultura generale e di conoscenza particolare per l'esercizio del servizio, nonché il possesso dei requisiti morali e professionali.

Obbligo scolastico

ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO

Per i nati entro il 31/12/1951 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza di quinta elementare o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 14° anno di età;

Per i nati dall’01/01/1952 al 31/12/1984 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza media o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 15° anno di età;

Per i nati dal 01/01/1985 al 31/12/1992 l’obbligo scolastico si intende assolto con l’ammissione al secondo anno di scuola superiore o la frequenza di nove anni di studio al compimento del 15° anno di età;

Per i nati dal 01/01/1993 l’obbligo scolastico si intende assolto con l’ammissione al terzo anno di scuola superiore o la frequenza di dieci anni di studio al compimento del 18° anno di età.

  • I titoli di studio stranieri vanno riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo economico o dall'Ente italiano di formazione competente e vanno  sempre allegati alla domanda unitamente all'atto di riconoscimento del loro valore legale in Italia.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ESAMI

In data 02/09/2022 la Camera di Commercio ha adottato, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del rischio da Covid-19 nell'ambito dello svolgimento delle prove d'esame in presenza, il seguente Protocollo di sicurezza, al quale il personale impegnato nell'attività concorsuale è tenuto ad attenersi. Il Protocollo è stato adottato nel richiamo del Protocollo adottato dal Ministro della salute con l'Ordinanza del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto-legge 36/2022.

PROTOCOLLO MINISTERIALE

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

AUTODICHIARAZIONE ESAME CONDUCENTI

PLANIMETRIA

Contatti

 

 

Telefono: 0523/3861

Mail: albi.ruoli@pc.camcom.it

 

Orario di apertura al pubblico

 

da lunedì a venerdì dalle ore 8,45 alle 12,30

 

lunedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,30

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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