Vigilanza e violazioni
Le CCIAA esercitano la vigilanza sulle attività di facchinaggio/movimentazione merci.
Il responsabile del procedimento fornisce notizia dei provvedimenti (di sospensione, cancellazione, reiscrizione) divenuti definitivi agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro (Direzione Provinciale del Lavoro) e, per le soc. coop., agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.
Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio, ne danno notizia alle CCIAA.
Sanzioni amministrative
Per mancata comunicazione, nei termini previsti, fasce di classificazione: s.a. da € 200 a € 1.000
Per esercizio attività senza iscrizione nel RI o AIA : s.a. da € 200 a € 1.000
Per affidamento svolgimento attività a impresa che non sia iscritta RI o AIA:s.a. da € 200 a € 1.000
Per stipulazione contratti per svolgimento attività fac. con imprese non iscr. : s.a.da € 500 a € 2.500
Se contratti stipulati da imprese o Enti pubblici : s.a. da € 5.000 a € 25.000
Se impresa stipula contratto di importo annuale sup. a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita: s.a. da € 200 a € 1.000