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Vigilanza e violazioni

pubblicato il 07/10/2010 09:14, ultima modifica 19/09/2023 01:34

Le CCIAA esercitano la vigilanza sulle attività di facchinaggio/movimentazione merci.

Il responsabile del procedimento fornisce notizia dei provvedimenti (di sospensione,  cancellazione, reiscrizione) divenuti definitivi agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro (Direzione Provinciale del Lavoro) e, per le soc. coop., agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio, ne danno notizia alle CCIAA.

 

Sanzioni amministrative

Per mancata comunicazione, nei termini previsti, fasce di classificazione: s.a. da € 200 a € 1.000

Per esercizio attività senza iscrizione nel RI o AIA : s.a. da € 200 a € 1.000

Per affidamento svolgimento attività a impresa che non sia iscritta RI o AIA:s.a. da € 200 a € 1.000

Per stipulazione contratti per svolgimento attività fac. con imprese non iscr. : s.a.da € 500 a € 2.500

 

Se contratti stipulati da imprese o Enti pubblici : s.a. da € 5.000 a € 25.000

Se impresa stipula contratto di importo annuale sup. a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita: s.a. da € 200 a € 1.000

 

 

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