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Installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione impianti

pubblicato il 07/10/2010 09:00, ultima modifica 06/03/2023 12:42

Il D.M. 37/2008, in vigore dal 27/03/2008, ha riordinato le disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici, sostituendo la legge 46/1990 (di cui rimangono in vigore solo gli artt. 8,14 e 16) ed ampliandone il campo di applicazione.

Nell’attività di impiantistica infatti sono compresi tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze secondo la seguente classificazione:

A

  • produzione, trasformazione, trasporto energia elettrica
  • protezione contro scariche atmosferiche,
  • automazione porte, cancelli, barriere

B

  • radiotelevisivi
  • antenne
  • elettronici in genere

C

  • riscaldamento
  • climatizzazione
  • condizionamento
  • refrigerazione
  • opere di evacuazione prodotti della combustione e condense, ventilazione e aerazione locali

D

  • impianti idrici e sanitari

E

  • distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
  • opere di evacuazione prodotti dalla combustione e ventilazione ed aerazione locali

F

    • sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

G

    • impianti di protezione antincendio.

 

Con il Decreto n. 37/2008 si dovranno seguire nuove regole: sia per la richiesta di abilitazione per poter operare, sia per gli adempimenti nei confronti dei committenti e della pubblica amministrazione

Dal 31 luglio 2010 per intraprendere le attività di installazione impianti l’interessato dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

La SCIA potrà essere allegata al modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese e l’attività potrà essere iniziata nello stesso giorno della sua presentazione. Per gli adempimenti necessari è possibile consultare la GUIDA delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna.

Il Decreto legislativo 15/11/2012 n. 218 recante "Disposizioni integrative e correttive del Codice Antimafia" ha ampliato la sfera dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia; pertanto, alla SCIA e ai modelli "Rinnovo cariche andrà allegata l'apposita modulistica antimafia.

Raccolta Pareri Ministero Sviluppo Economico

E' on line l'ultima versione della raccolta dei Pareri MiSE DM 37/2008 aggiornata al 21 giugno 2017.

Abilitazione impresa

L'impresa installatrice è abilitata all'esercizio dell'attività impiantistica quando dimostra la sussistenza dei requisiti professionali in capo a un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione, quali:

  • titolare
  • socio accomandatario
  • socio di snc
  • amministratore di società di capitali
  • socio prestatore d'opera
  • dipendente
  • collaboratore familiare
  • A titolo esemplificativo si riportano  alcuni pareri MISE ed  alcuni casi:

1) non può essere RT chi rivesta cariche nel cda di altra impresa, con poteri di amministratore o  rappresentante o liquidatore;

2) è ammissibile invece che il RT sia, in altra impresa, socio di capitale (quindi non partecipante) e NON AMMINISTRATORE;

3) non può essere RT un libero professionista in qualità di consulente esterno, perché non è immedesimato con l’impresa; il rapporto fra impresa e RT deve essere stabile e continuativo;

4) è ammissibile invece che il RT sia anche amministratore di un’altra impresa INATTIVA;

5) non può essere RT colui che è legato all’impresa da un contratto di collaborazione a progetto, in quanto tale contratto non è valido per l’immedesimazione;

6) è ammissibile anche l’assunzione di RT a tempo determinato, restando inteso però che, allo scadere del contratto, l’impresa deve nominare, senza soluzione di continuità, un altro RT;

Sempre ai fini dell'abilitazione l'impresa deve indicare per quali lettere, tra quelle citate nell'art. 1, intende esercitare l'attività.

Qualora i requisiti tecnico professionali possano essere documentati solo per alcuni degli impianti compresi nelle diverse lettere, deve essere espressamente indicata anche la limitazione riferita alle specifiche voci.

L'impresa non installatrice che dispone di uffici tecnici interni è autorizzata all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti tecnico-professionali.

Per uffici interni si intendono, secondo la definizione data dall'art. 2, le strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4.

Requisiti

Morali

Non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione (L. 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982 n. 646), e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo  mafioso

Tecnico Professionali

Per le attività previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
  • Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni.

Per le attività previste alla lettera d), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
  • Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a quattro anni.

Il Decreto n. 37/2008 stabilisce che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa".
Pertanto il soggetto in possesso dei requisiti professionali non potrà assumere l'incarico presso altre imprese svolgere altre attività in modo continuativo sia in qualità di dipendente, sia come imprenditore o professionista.

E' consultabile il manuale contenente le linee guida approvate e condivise dalla Camere di Commercio dell'Emilia Romagna che forniscono indicazioni in merito ai titoli di studio considerati idonei per il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008.

Con riferimento ai titoli di laurea di cui alle pagine 4 e 5 delle linee guida si precisa che è necessario produrre il piano di studi per verificare che il medesimo sia idoneo allo svolgimento delle attività di installazione di impianti.

In caso di controllo a campione la Camera di Commercio di Piacenza procederà a verificare presso il CUN (Consiglio Universitario Nazionale) che il titolo di laurea dichiarato sia abilitante.

Per i titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia l'interessato che intende avvalersene dovrà attivarsi per ottenerne il debito riconoscimento presso le autorità competenti.

 

Adempimenti per l'iscrizione dell'attività

Le imprese installatrici non artigiane possono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio attività (S.C.I.A.) utilizzando l'apposito modulo, unitamente ai modelli I1/I2 se imprese individuali, o al modello S5 se società, trasmessi in via telematica con la Comunicazione Unica al Registro Imprese, oltre al mod. Int/P relativo al responsabile tecnico.

Per la trasmissione telematica la SCIA  deve essere compilata on line, salvata ed allegata alla pratica tramite il modello RP con codice E20 o 98, possibilmente in unico file, firmata digitalmente.

Le imprese non installatrici devono inoltre indicare nel quadro Note dei mod: I1, I2 o S5 che "effettua installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti relativi esclusivamente alle proprie strutture".

 

Adeguamento attività  al DM 37/2008

Conversione dalla L. 46/90 al DM 37/2008.

Dichiarazione di conformità

Dal 27 marzo 2008 la dichiarazione di conformità degli impianti, redatta e rilasciata al committente ad avvenuta realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 7 del Dm 37/2008, deve essere depositata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, come previsto dal successivo art. 11.

 

Contatti

 

Telefono: 0523/3861

Mail: registro.imprese@pc.camcom.it

 

Orario di apertura al pubblico

 

da lunedì a venerdì dalle ore 8,45 alle 12,30

 

lunedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,30

 

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