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Mediatori Marittimi

pubblicato il 12/10/2010 07:45, ultima modifica 19/09/2023 00:35

Sono mediatori marittimi coloro che esercitano professionalmente l’attività di mediatore nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo delle cose.

Esistono due figure di mediatori marittimi:
• coloro che non sono abilitati ad esercitare  pubblici uffici (sezione ordinaria)
• coloro che sono abilitati ad esercitare pubblici uffici che comprendono l’incarico di presiedere alle pubbliche  gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi  e nei contratti di trasporto marittimo di cose  e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi (sezione speciale).

L'attività di mediatore marittimo è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi, per il tramite della Comunicazione unica, alla Camera di Commercio competente in relazione al luogo ove si intende esercitare l'attività, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale ovvero da un amministratore dell'impresa societaria.

E' necessario utilizzare lo strumento dedicato ComunicaStarweb, in cui è presente la modulistica prevista dalla nuova normativa. Poiché il software Fedra non è più gestibile, in alternativa è necessario verificare che la soluzione software utilizzata sia conforme alle nuove disposizioni ministeriali.Si ricorda che su tutta la modulistica è necessario apporre la firma digitale sia dell'amministratore che di tutti gli altri firmatari per la dichiarazione del possesso dei propri requisiti. Non sono ricevibili documenti firmati graficamente e successivamente scansionati.

 L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel Ruolo dei mediatori marittimi, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'art. 665 del Codice penale.

Le imprese di mediazione marittima attive dovranno presentare entro il 13 maggio 2013 il modello MEDIATORI MARITTIMI sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA al fine di operare il transito delle notizie contenute nell'ex Ruolo nel RI (per soggetti qualificabili come imprenditori)/ REA sezione speciale per tutti gli altri iscritti -collaboratori a vario titolo e inattivi-) per ciascuna sede o unità locale dell'impresa pena l'inibizione della continuazione dell'attività. L'indicazione avviene denunziando anche tutti i soggetti (titolare, legali rappresentanti, preposti, e coloro che comunque svolgono l'attività per l'impresa) ricollegandoli all'impresa stessa. I mediatori marittimi inattivi non dovranno presentare alcuna richiesta di aggiornamento perché l'iscrizione nell'ex ruolo costituisce requisito professionale permanente abilitante per l'avvio dell'attività.

Incompatibilità

L’esercizio della professione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo delle cose.

Requisiti

L’ aspirante mediatore marittimo deve:

• non essere interdetto o inabilitato;
• non avere riportato alcuna condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio,il patrimonio, per l’esercizio abusivo della mediazione e  ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
• non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
• aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
• non svolgere attività incompatibili con l’esercizio della professione di mediatore marittimo;  
• sostenere un esame volto ad accertare il requisito professionale.

 

 

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