Adeguamento attività di agente e rappresentante di commercio, mediatore e spedizioniere dopo il 30 settembre
Il 30 settembre è scaduto il termine assegnato agli agenti di commercio, ai mediatori e agli spedizionieri già iscritti nei soppressi ruoli per adeguare la propria posizione.
Con la Circolare n. 3662/C del 10 ottobre scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato le procedure da attivare nei confronti delle imprese inadempienti e/o ritardatarie.
Le imprese iscritte nei soppressi ruoli e attive al 12 maggio 2012, che non hanno provveduto ad effettuare l’aggiornamento potranno adeguarsi tardivamente pagando una sanzione di 10 euro per ciascun legale rappresentante se la pratica sarà inviata entro il 30 ottobre e di € 51,33 per ogni rappresentante in data successiva.
Nel caso in cui i soggetti non procedano spontaneamente la Camera di Commercio comminerà all’impresa il divieto di proseguire l’attività, secondo la procedura prevista dalla Legge 241/90, art. 19, previa concessione di un termine per provvedere tardivamente.
Le persone fisiche, iscritte nei soppressi ruoli che non hanno effettuato l’adeguamento decadono definitivamente salva la possibilità di far valere la pregressa iscrizione quale requisito per l’avvio dell’attività nel termine di prescrizione di cinque anni dalla data di soppressione dei ruoli.