Attività di imprese di pulizia
Novita' dal 01/07/2017
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124”, a decorrere dall’ 11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione .
Dal 01/07/2017 per iniziare tali attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o direttamente alla Camera di Commercio oppure allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.
Le attività di pulizia regolamentate dalla Legge 82/1994 – D.M. 7 luglio 1997 n. 274 sono:
NOVITA' SANIFICAZIONE: tenuto conto che la violazione delle norme comporta sanzioni sia amministrative che penali a carico delle imprese di sanificazione, nonché responsabilità punite con sanzioni amministrative a carico del committente si invita a consultare il DOCUMENTO DI APPROFONDIMENTO
Secondo la precisazione del Ministero dell’Industria diramata con lettera circolare datata 8 gennaio 2001 non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia di cui alla legge n. 82/94 le seguenti attività: 1) pulizia di caminetti; 2) l’espurgo dei pozzi neri; 3) la sterilizzazione di terreni ed ambienti; 4) la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali; 5) la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri; 4) l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.
Dal 31 luglio 2010 per intraprendere le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione l’interessato dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
La SCIA potrà essere allegata al modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese e l’attività potrà essere iniziata nello stesso giorno della sua presentazione.
Il Decreto legislativo 15/11/2012 n. 218 recante "Disposizioni integrative e correttive del Codice Antimafia" ha ampliato la sfera dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia; pertanto, alla SCIA e ai modelli "Rinnovo cariche andrà allegata l'apposita modulistica antimafia.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, DL 31 gennaio 2007 n. 7, entrato in vigore dal 02 febbraio 2007, l'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione è subordinato al possesso dei soli requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria.
L'esercizio delle attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione -per le quali è necessario nominare un responsabile tecnico- è subordinato al possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 7/7/97 n. 274: requisiti di onorabilità, requisiti di capacità economico-finanziaria e requisiti di capacità tecnico-organizzativa.
Requisiti
Onorabilità
I titolari, gli institori ed il direttore per le imprese individuali, i soci per le società di persone e gli amministratori per le società di capitali,le cooperative e le imprese costituite in forma societaria che intendono svolgere le attività disciplinate dalla legge devono essere in possesso di requisiti di onorabilità consistenti in:
- assenza di condanne o di procedimenti penali in corso per reati non colposi per i quali sia già stata pronunciata condanna a pena detentiva superiore a due anni
- assenza di condanne per reati contro il patrimonio o la fede pubblica, o condanne alla pena accessoria dell´interdizione dall´esercizio di una professione o di un´arte o dell´interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
- assenza di dichiarazioni di fallimento
- assenza di procedura fallimentare in corso
- assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
- assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso
- assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza
- assenza di contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
- iscrizione INPS e INAIL (se ricorrono i presupposti) per tutti gli addetti , il titolare, i familiari collaboratori e soci prestatori d'opera
- inesistenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare di imprese individuali, dei soci di società di persone, degli amministratori per società di capitali o cooperative.
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
Il possesso dei requisiti deve necessariamente essere dimostrato per l'accesso alle attività di DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE.
I requisiti devono risultare in capo ad uno dei seguenti soggetti:
- titolare
- dipendente
- familiare collaboratore (solo albo Artigiani)
- socio lavoratore
- preposto alla gestione tecnica (con rapporto di immedesimazione)
- Perchè i requisiti posseduti dal preposto siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere fra il primo e la seconda un "rapporto di immedesimazione", a tal fine il preposto deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi della stessa. Inoltre il preposto alla gestione tecnica può rivestire tale qualifica solo per una impresa, deve trattarsi di persona fisica.
Contenuto:
- assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività della durata di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, preposti allo svolgimento di tali attività in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche);
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche);
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche).
Si riportano, a titolo esemplificativo, un elenco di titoli di studio che possono essere ritenuti idonei per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione:
LAUREA: in chimica, in medicina, in farmacia, in biologia, in veterinaria, in ecologia in ingegneria chimica.
DIPLOMA: Perito chimico, Perito in chimica industriale, Agrotecnico, Geometra (in quanto hanno nel programma tre anni di chimica), Ragioniere e perito merceologo, Liceo classico e liceo scientifico (in quanto hanno nel programma due anni di chimica), Perito per l’industria tintoria.
Variazione modulistica registro imprese per le attività di commercio ingrosso, pulizia e facchinaggio - Modulistica unificata e standardizzata
Nuovi accordi in Conferenza unificata per l'adozione di moduli unificati e semplificati. Procede il costante lavoro del Governo e delle Regioni per la unificazione e la semplificazione della modulistica utilizzata da imprese e cittadini per presentare domande, segnalazioni e comunicazioni alla P.A.
Con un Accordo, il 22 febbraio 2018 sono stati approvati i nuovi moduli SCIA relativi :
- commercio all’ingrosso (alimentare e non alimentare)
- facchinaggio
- imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
La segnalazione certificata di inizio/modifica/cessazione di attività deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune competente (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.
Per tali ragioni a far tempo dal 23/04/2018 il Registro Imprese – REA non accetterà per la denuncia di inizio /modifica/ cessazione delle attività di commercio ingrosso, facchinaggio, pulizie la modulistica camerale.Per maggiori informazioni clicca qui
Contatti
Telefono: 0523/3861
Mail: registro.imprese@pc.camcom.it
Orario di apertura al pubblico
da lunedì a venerdì dalle ore 8,45 alle 12,30
lunedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,30