Disposizioni Generali
Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel REA ( Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'art. 1, comma 19, del D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23, per le finalità previste dallo stesso articolo 18 della legge n. 580/93 e successive modifiche.
E’ una delle fonti di finanziamento ordinario delle Camere di Commercio per l’esercizio delle funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema delle imprese.
L’obbligatorietà del versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 34 del DL 22/12/1981 convertito nella legge 26/2/1982 n.51.
Il Decreto Ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto, ha stabilito che il presupposto del diritto è l’iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese.
La misura del medesimo è fissata annualmente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il diritto dovuto dai contribuenti è versato in unica soluzione mediante modello F24 entro il termine stabilito per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (ex art. 17 del DPR 7/12/2001 n. 435).
I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopraindicati maggiorando il tributo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Una volta acquisiti gli elementi dall’Agenzia delle Entrate, le Camere definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente.
Con DM 27/1/2005 n.54 è stata dettata la regolamentazione relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese.
La sanzione è irrogata dalla Camera di Commercio competente e consiste nel pagamento in favore della stessa di una somma di denaro.
Non è sanzionabile il versamento eseguito in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio ove detto versamento sia effettuato nei termini prescritti.
Le controversie in materia di diritto annuale rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.