Fattispecie particolari
TRASFERIMENTO DI SEDE
Nel caso di trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio presso la quale l’impresa risulta iscritta al 1° gennaio.
Se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio, e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto soltanto alla Camera di commercio di prima iscrizione.
TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA
Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il diritto annuale commisurandolo al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. La trasformazione di natura giuridica non modifica tale modalità di determinazione del diritto.
FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Nell’anno in cui interviene la fusione per incorporazione, sono tenute alla corresponsione del diritto annuale sia la società incorporata ed estinta, che deve tener conto anche delle quote relative ad unità locali conferite, sia la società incorporante che è tenuta al versamento dell’ulteriore quota per le unità locali nuove o preesistenti ed estranee al processo di fusione . Nell’anno successivo alla fusione l’importo del diritto per sede ed unità locali è dovuto dalla sola società incorporante.
FUSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA’
Il diritto annuale è dovuto dalle società estinte in relazione al fatturato e dalla società di nuova iscrizione nella misura minima prevista per il primo scaglione.