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Modalità e termini di pagamento

pubblicato il 17/09/2010 11:00, ultima modifica 19/09/2023 00:08

Per l'anno 2022 il diritto annuale deve essere versato mediante utilizzo del modello F24 con modalità telematica.

La scadenza per il pagamento del diritto annuale 2022 è giovedì 30 giugno, salvo proroga del versamento del primo acconto delle imposte sui  redditi, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare entro 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40% . Poichè i versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza ulteriori maggiorazioni ne consegue che la data scadenza pagamento con la sola maggiorazione dello 0,40% è LUNEDI' 22 AGOSTO 2022. Si ricorda che la maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

Mef, proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Si precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

 

 

 

Nel caso si vantino crediti per altri tributi e/o contributi si può compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale.

Le imprese che nel corso dell’anno

1. chiedono di essere iscritte o annotate nel Registro delle imprese

2. aprono una nuova unità locale

3. costituiscono una nuova sede secondaria

sono tenute al versamento del diritto mediante modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione. Le imprese di nuova iscrizione possono effettuare il pagamento del diritto contestualmente all’invio della pratica con modalità telematica.

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Nell’intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell’impresa, deve essere riportato il codice fiscale (e non la partita IVA, qualora diversa).

Nella sezione dedicata ai tributi locali si deve indicare

Codice ente/codice comune/ Codice tributo/ Anno riferimento Importo a debito versati

 

Codice ente/codice comune/Codice tributo/Anno riferimento/importo a debito versato

PC                                 3850                   2021                importo da pagare

Indicare l'importo da versare arrotondato all'euro per il versamento senza lo 0.40% ed al centesimo per il versamento con lo 0.40%.

 

Se l'impresa esercita attività economica attraverso unità locali/sedi secondarie in altre province, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune" la sigla della provincia della Camera di commercio in cui è ubicata l'unita' locale/sede secondaria.

 

Termini per il versamento

Il diritto dovuto dai contribuenti è versato in un'unica soluzione mediante modello F24 entro il termine stabilito per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi ( ex art. 17 DPR 7/12/2001 n. 435).

Il versamento eseguito entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto deve essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In questo caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l’importo del diritto e della maggiorazione. Le società di capitali devono pagare il diritto entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006). La scadenza del versamento che coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. L'anno a cui il diritto annuale fa riferimento deve corrispondere all’anno per il quale si effettua il versamento dell’acconto delle imposte ed all’anno che dà il nome al modello IRAP utilizzato per effettuare il conteggio.

 

Il diritto annuale si paga esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.

Per il pagamento del diritto annuale NON devono essere utilizzati bollettini postali o altre analoghe forme di pagamento.

Attenzione alle truffe: le imprese devono diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all´iscrizione in presunti registri e repertori che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale né con l´iscrizione in registri tenuti dalla Camera di commercio.

Si rammenta infine che secondo quanto prevede l'art. 24 della L. n. 449/97 il Registro delle Imprese non rilascia certificati alle imprese che alla data del 1° gennaio dell'anno corrente non risultino in regola con il pagamento del diritto annuale relativo all’anno precedente.


Scadenza per società con proroga del termine di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l’anno solare ( Circolare MAP 553291 del 04.06.2003)

Il versamento delle persone giuridiche è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Il termine indicato è quello per il versamento senza 0,40%. In tutti i casi è possibile, nei 30 giorni successivi, pagare con maggiorazione 0,40%.

 

Società che all'atto della costituzione adottano un esercizio prolungato ( Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003)

Le società che decidono, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato, alla chiusura del loro primo esercizio devono provvedere al pagamento del diritto annuale sia per l’anno in cui versano il primo acconto delle imposte, sia per l’anno precedente per il quale stanno versando il primo saldo delle imposte.

Tali società dovranno versare il diritto annuale in misura fissa entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione.

Alla scadenza del pagamento del diritto annuale dell'anno successivo, intercorrente tra l'iscrizione ed il pagamento del primo saldo delle imposte, tali società saranno tenute a versare di nuovo lo stesso importo che hanno versato al momento dell'iscrizione, salvo il conguaglio che si renderà necessario in base al fatturato maturato.

Dopo la chiusura del loro primo esercizio tali società provvederanno al pagamento della misura del diritto annuale competente; nel caso di specie tale versamento avverrà circa dopo un anno e mezzo dal primo versamento, intervenuto al momento dell'iscrizione.

Ad esempio, una società  che si iscrive al Registro Imprese il 1°/10/2019 decidendo, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino al 31/12/2020 con approvazione del bilancio entro 120 gg:

  • entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza d’iscrizione, sarà tenuta a versare il diritto annuale 2019 in misura fissa
  • entro il termine di pagamento del diritto per l’anno 2020 verserà un importo pari a quello del primo scaglione,  in quanto, alla scadenza, non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha quindi alcuna base imponibile su cui calcolare l’importo del diritto da versare
  • entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2021 la società provvederà a versare l’eventuale conguaglio per il diritto annuale 2020 determinato tenendo conto del fatturato del periodo ottobre/dicembre 2019, e il diritto annuale per l’anno 2021, calcolato sul fatturato 2020.
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