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Ravvedimento

pubblicato il 17/05/2010 11:40, ultima modifica 04/12/2023 12:44

Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, ai sensi del D.M. n. 54/2005, purchè le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

In particolare l’art. 6 del D.M. n. 54/2005 prevede due fattispecie di ravvedimento:

  1. ravvedimento breve: la sanzione è ridotta ad un ottavo (3,75%) del minimo della sanzione irrogabile (30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento;
  2. ravvedimento lungo: la sanzione è ridotta ad un quinto (6%) del minimo della sanzione irrogabile (30%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del pagamento.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Con Circolare prot. 62417 del 30/12/2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che non si applica al ravvedimento del diritto annuale la riduzione delle percentuali di sanzione (dal 3,75% al 2,5%; dal 6% al 3%) disposta dall’art. 16 del D.L. 185/08 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 2/09.Tale posizione è stata confermata dal  medesimo Ministero con circolare n. 172574 del 22/10/2013, per cui rimane inalterata la misura delle sanzioni prescritta per il ravvedimento operoso dall’ art. 6 del DM n. 54/2005.

Interessi legali  (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

Dal

al

Interesse legale

Disposizione normativa

21/04/1942

15/12/1990

5,0%

 

16/12/1990

31/12/1996

10,0%

L. 26.11.1990 n. 353

01/01/1997

31/12/1998

5,0%

L. 23.12.1996 n. 662

01/01/1999

31/12/2000

2,5%

D.M. 10.12.1998

01/01/2001

31/12/2001

3,5%

D.M. 11.12.2000

01/01/2002

31/12/2003

3,0%

D.M. 11.12.2001

01/01/2004

31/12/2007

2,5%

D.M. 1.12.2003

01/01/2008

31/12/2009

3,0%

D.M. 12.12.2007

01/01/2010

31/12/2010

1%

D.M. 4.12.2009

01/01/2011

31/12/2011

1,5%

D.M.  7.12.2010

01/01/2012

31/12/2013

2,5%

D.M.  7.12.2011

01/01/2014 31/12/2014 1% D.M. 12.12.2013
01/01/2015 31/12/2015 0,50% D.M. 11.12.2014
01/01/2016 31/12/2016 0,20% D.M. 11.12.2015
01/01/2017 31/12/2017 0,10% D.M. 07.12.2016
01/01/2018 31/12/2018 0,3% D.M. 13/12/2017
01/01/2019 31/12/2019 0,8% D.M. 12/12/2018
01/01/2020 31/12/2020 0,05% D.M. 12/12/2019
01/01/2021 31/12/2021 0,01% D.M. 11/12/2020
01/01/2022 31/12/2022 1,25% D.M. 13/12/2021
01/01/2023 5,00% D.M. 13/12/2022

Per le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell’anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006).

In caso di versamento incompleto, per la decorrenza ai fini del calcolo del ravvedimento, occorre fare riferimento alla data in cui è stato eseguito il versamento parziale, se entro il termine ordinario o nei 30 giorni successivi (periodo di maggiorazione). Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 172574 del 22.10.2013, nel fornire chiarimenti sulla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 02 agosto 2013 riguardante gli errati versamenti da parte dei contribuenti, ha ritenuto che gli stessi criteri ai fini delle applicazioni delle sanzioni, in particolare per i versamenti carenti, siano applicabili anche al diritto annuale.

Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell’anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con Risoluzione n. 115/e del 23 maggio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo che riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale:

  • 3851denominato “Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
  • 3852denominato “Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale"

E’ esclusa la compensazione per le somme versate mediante i suddetti codici.

In caso di versamento del diritto annuale omesso o incompleto, il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo totale o parziale.

L'anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo.

Si precisa che nel caso di tardata presentazione del modello F24 - comprensivo del versamento del Diritto Annuale - a saldo zero, il pagamento della sanzione con il codice tributo 8911 non sana la violazione del tributo camerale, in quanto si riferisce a "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA" e pertanto non è applicabile al ravvedimento operoso del Diritto camerale ma esclusivamente ai tributi erariali.

2.65217391304

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