Ricorso e autotutela
Ricorso
Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’atto.
E’ altresì possibile presentare alla Camera di commercio di Piacenza una istanza di riesame intesa ad ottenere l’annullamento totale o parziale della cartella. La stessa non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Dal 19 ottobre 2015 è attivo il Portale della Giustizia Tributaria che garantisce l'accesso continuo ad informazioni, notizie e servizi del Processo tributario - a partire dai requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle istanze e dei ricorsi fino alla conclusione del contenzioso.
Tale portale presenta una sezione pubblica rivolta a tutti gli utenti, contenente:
- informazioni generali sui servizi disponibili
- istruzioni operative per l'accesso ai servizi con registrazione
- novità normative relative al processo tributario
- servizi fruibili in modo anonimo
Autotutela
L'autotutela consiste nel potere/dovere dell'amministrazione di annullare o rettificare di propria iniziativa (d’ufficio) o su richiesta del contribuente, i propri atti che risultino illegittimi o infondati.
Il potere di autotutela trova fondamento nell’art.2-quater del Dl 30/9/1994 n.564 convertito nella legge 30/11/1994 n.656.
Chi ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento per una violazione relativa al pagamento del diritto annuale ed ha verificato di non essere tenuto al pagamento, può presentare tempestivamente apposita istanza, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella, direttamente a questa Camera di Commercio - Ufficio Diritto Annuale.
L’istanza (in carta libera) dovrà essere corredata dalla ricevuta di pagamento o da altra documentazione idonea a comprovare le affermazioni contenute nell’istanza; è possibile utilizzare il modello appositamente predisposto.
La richiesta dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
- Fax: al n. 0523/334367
- Casella di posta elettronica istituzionale: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it
- E-mail: diritto.annuale@pc.camcom.it
- Spedizione all'ufficio Diritto Annuale c/o CCIAA di Piacenza, Piazza Cavalli,35 29121 Piacenza
La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso ne' quelli di pagamento.
L'Ente, verificata la fondatezza della domanda, provvederà a concedere ovvero denegare lo sgravio, comunicandolo ai soggetti interessati.
Ove fosse accordato lo sgravio sarà data tempestiva comunicazione telematica all’Agente della riscossione.
L'Ente può disporre la sospensione degli effetti della cartella ove sia necessario procedere ad accertamenti in ordine a singoli versamenti o all'acquisizione di documenti o elementi di giudizio indispensabili ai fini della decisione di sgravio.
Di tale sospensione è data tempestiva comunicazione telematica all’Agente della riscossione.
Il Contribuente può altresì presentare un'istanza all'Agente della riscossione ai fini della sospensione "automatica" dell'attività di riscossione secondo la procedura di cui all'art.1,commi 537 - 544 della legge n.228/2012