Rimborsi e compensazioni
I contribuenti che:
- hanno erroneamente versato il diritto annuale;
- hanno erroneamente versato il diritto annuale in misura superiore al dovuto;
- hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto;
possono:
- compensare gli importi a credito con altri versamenti a debito, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tipo di tributo;
- chiedere il rimborso degli importi a credito.
- Nel caso di compensazione degli importi è necessario trasmettere un nuovo modello F24 indicando nel rigo relativo al debito l’importo del tributo da pagare, e nel rigo riferito al credito l’importo erroneamente versato.
Si ricorda che è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici:
- 3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
- 3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
Si precisa altresì che il versamento del diritto annuale effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, ancorché compensato con altri tributi a credito, deve comprendere la maggiorazione dello 0,40%.
N.B. La "manovrina fiscale 2017", pubblicata sulla G.U. del 24 aprile 2017, prevede che i titolari di partita Iva, per effettuare versamenti in compensazione, debbano utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia Entrate. Per ogni ulteriore chiarimento si consiglia di rivolgersi al proprio consulente.
- Nel caso di rimborso, le istanze devono essere presentate secondo le modalità ordinarie (posta, email, PEC, consegna diretta all’ufficio) utilizzando il modulo appositamente predisposto reperibile nella sezione “modulistica”.
E’ consigliabile verificare preliminarmente gli importi con l’ufficio competente.
Le istanze di rimborso devono essere presentate entro 24 mesi dalla data del pagamento ( art. 10, DM 359/2001 ).
Si precisa che non è possibile procedere a rimborsare le società che risultino già cancellate dal Registro Imprese.