Regolamento sanzioni diritto annuale
In caso di violazioni relative al diritto annuale si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di cui al Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 e al Regolamento interno per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto camerale, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 23.12.2013.
-
La modifica regolamentare è stata fondata sull’esigenza di adeguare il sistema alle nuove linee ministeriali adottate con circolare MISE n. 172574 del 22/10/2013;
-
preordinata ad introdurre l’unificazione delle sanzioni relative alle fattispecie di omesso e tardivo versamento con una- contestuale mitigazione della sanzione nell’unica percentuale del 30%;
-
destinata a produrre effetti a partire da ruolo relativo all’annualità 2011.
Il regolamento così modificato disciplina le sanzioni amministrative tributarie da applicarsi ai casi di omesso, incompleto o tardivo versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
Le sanzioni vengono irrogate applicando i seguenti criteri:
- gravità della violazione;
- incremento per personalità del trasgressore e per precedenti violazioni;
- riduzione per opera riparatrice e condizioni economico-sociali del trasgressore;
- incremento per recidiva;
- violazioni continuate.
Si precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16 del DL 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con riferimento all'art. 14 comma 5 del Regolamento camerale, il periodo feriale di sospensione dei termini, di cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742, a decorrere dall'anno 2015, deve intendersi 01 agosto- 31 agosto.
Il contribuente che ravvisi la propria situazione di irregolarità prima dell’emissione del ruolo, può contattare gli uffici competenti che provvederanno al calcolo delle sanzioni necessarie per regolarizzare la posizione.
In caso contrario, per omesso, incompleto o tardivo versamento del diritto annuale, l’Ente procederà alla diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute, in applicazione dell’art. 17, c. 3, del D. Lgs. N. 472/1997 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973. Il ruolo, formato e reso esecutivo, viene consegnato ad Equitalia per la notifica e la riscossione.
Il contribuente potrà richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo direttamente al competente Agente della riscossione.