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Soggetti obbligati al pagamento

pubblicato il 17/09/2010 11:00, ultima modifica 19/09/2023 00:08

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso e, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti iscritti al solo REA (quali, ad esempio, Associazioni, Fondazioni, Enti religiosi etc. che svolgono attività economica).

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

I soggetti iscritti al solo REA non sono tenuti al pagamento della quota di diritto annuale per unità locali.

Soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento

L´obbligo del pagamento del diritto cessa a partire dall´anno solare successivo a quello in cui:

  • l’´impresa è stata posta in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (tranne il caso di esercizio provvisorio dell'impresa)
  • l´impresa individuale ha cessato l´attività e ha presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell´attività
  • le società e gli  altri soggetti collettivi hanno approvato il bilancio finale di liquidazione e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio successivo all´approvazione del bilancio finale
  • le cooperative sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell´Autorità Governativa (come prevede l´articolo 2545 septiesdecies  c.c.)

È da sottolineare che le cause di esonero sono solo quelle tassativamente indicate dall’articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 359/2001, pertanto:

  • lo stato di liquidazione, inattività, sospensione dell’attività, oppure di concordato preventivo, non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale.
  • per quanto concerne l’ipotesi di amministrazione straordinaria, la circolare MAP n. 546959/2004 ha stabilito che il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l’esercizio di impresa.
  • per quanto riguarda gli Imprenditori individuali deceduti, la circolare MAP 3520/C del 24 luglio 2001 stabilisce che l’ultimo anno in cui vi è l'obbligo di versamento corrisponde all’anno di decesso del titolare ed Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
  • In presenza di eventi eccezionali, le agevolazioni in materia tributaria disposte per legge si applicano anche al diritto annuale.

ESONERO PER START UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI

 

 

L’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina finalità, definizione e pubblicità delle start-up innovative e degli incubatori certificati.
In particolare il comma 8 di detto articolo dispone che le Camere di Commercio istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dalla norma in argomento.
Il successivo art. 26, comma 8, prevede che la start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (termine modificato dall'art. 4, comma 11-ter, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33).

 

 

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