Soggetti obbligati al pagamento
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso e, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti iscritti al solo REA (quali, ad esempio, Associazioni, Fondazioni, Enti religiosi etc. che svolgono attività economica).
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
I soggetti iscritti al solo REA non sono tenuti al pagamento della quota di diritto annuale per unità locali.
Soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento
L´obbligo del pagamento del diritto cessa a partire dall´anno solare successivo a quello in cui:
- l’´impresa è stata posta in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (tranne il caso di esercizio provvisorio dell'impresa)
- l´impresa individuale ha cessato l´attività e ha presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell´attività
- le società e gli altri soggetti collettivi hanno approvato il bilancio finale di liquidazione e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio successivo all´approvazione del bilancio finale
- le cooperative sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell´Autorità Governativa (come prevede l´articolo 2545 septiesdecies c.c.)
È da sottolineare che le cause di esonero sono solo quelle tassativamente indicate dall’articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 359/2001, pertanto:
- lo stato di liquidazione, inattività, sospensione dell’attività, oppure di concordato preventivo, non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale.
- per quanto concerne l’ipotesi di amministrazione straordinaria, la circolare MAP n. 546959/2004 ha stabilito che il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l’esercizio di impresa.
- per quanto riguarda gli Imprenditori individuali deceduti, la circolare MAP 3520/C del 24 luglio 2001 stabilisce che l’ultimo anno in cui vi è l'obbligo di versamento corrisponde all’anno di decesso del titolare ed Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
- In presenza di eventi eccezionali, le agevolazioni in materia tributaria disposte per legge si applicano anche al diritto annuale.
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