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Sospensione

pubblicato il 20/08/2013 11:30, ultima modifica 19/09/2023 00:09

 

La sospensione degli effetti dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento del diritto annuale rientra nel potere di autotutela a norma dell’art.2-quater, comma 1 bis, del Dl 30/9/1994 n.564 convertito nella legge 30/11/1994 n.656.

L'Ente può disporre la sospensione degli effetti della cartella ove sia necessario procedere ad accertamenti in ordine a singoli versamenti o all'acquisizione di documenti o elementi di giudizio indispensabili ai fini della decisione di sgravio.

Di tale sospensione è data tempestiva comunicazione telematica all’Agente della riscossione.

 

Il Contribuente può altresì presentare una dichiarazione all'Agente della riscossione ai fini della sospensione "automatica" dell'attività di riscossione secondo la procedura di cui all'art.1,commi  537 -  544 della legge n.228/2012 .

L’Agente della riscossione dispone la sospensione immediata dell’attività di riscossione qualora il Contribuente presenti una specifica dichiarazione con cui attesta che le somme richieste siano state interessate da:

  • prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • sospensione amministrativa disposta dall’Ente impositore o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • un pagamento effettuato prima della formazione del ruolo.

La dichiarazione deve essere presentata ad Equitalia S.p.a. entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ect) e da un documento di riconoscimento.

L’Agente della riscossione deve inviare la documentazione all’Ente creditore entro i 10 gg. successivi al ricevimento della documentazione presentata dal Contribuente.

L’Ente creditore comunica l’accoglimento dell’istanza ovvero il diniego con conseguente conferma dell’iscrizione a ruolo.

La mancata comunicazione dell’Ente impositore entro 220 gg. dalla presentazione della documentazione da parte del Contribuente determina quale conseguenza l’annullamento delle partite ed il discarico automatico delle somme iscritte a ruolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

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